ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma
L’obbligo del terzo va accertato alla data di notifica dell’atto di pignoramento mentre i movimenti successivi alla data di notifica del pignoramento non sono rilevanti.
Il pignoramento presso terzi si perfeziona necessariamente al momento della sua notificazione al terzo, e riguardo quindi ai crediti eventualmente a quella data esistenti.
I crediti eventualmente venuti ad esistenza in itinere, dopo la notificazione, al terzo, dell’atto di pignoramento, rimangono estranei all’esecuzione, e conseguentemente all’oggetto del relativo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cpc.
Il creditore può pignorare il solo eventuale saldo positivo non i singoli versamenti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, sezione civile IV bis, con ordinanza del 09.12.2014, resa nell’ambito di un sub-procedimento ex art.549 cpc, dove, a fronte di una dichiarazione negativa resa dalla banca per insussistenza di crediti o beni di pertinenza del debitore esecutato, il creditore procedente affermava l’esistenza di alcuni conti corrente in essere presso la banca terza pignorata.
Quest’ultima tuttavia ben evidenziava che i rapporti di conto corrente intestati al debitore esecutato presentavano entrambi un saldo negativo, sia al momento della notifica dell’atto di pignoramento, sia al momento della redazione della dichiarazione e sia costantemente nel periodo successivo e sino alla dichiarazione del terzo di cui all’art.547 cpc.
Del resto, come osservato dall’adito Giudicante, non assumono rilevanza i versamenti effettuati dal titolare del conto corrente affidato per ridurre o estinguere il saldo debitore, i quali, come noto, hanno funzione semplicemente ripristinatoria della provvista non rappresentando tali rimesse un obbligo restitutorio della banca verso il titolare del conto.
Da tanto consegue che il creditore del correntista non può agire in executivis con la procedura di cui all’art.543 cpc sottoponendo a pignoramento le somme oggetto di tali rimesse.
Come aveva già precisato la Corte di Cassazione (cfr. cass. 1639/99), il conto corrente dà luogo ad un rapporto giuridico unitario che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore trascurando quelle negative.
Per tale motivo il creditore può pignorare il solo eventuale saldo positivo e non i singoli versamenti.
Quanto all’obbligo del terzo il Tribunale Capitolino ha ben evidenziato che, secondo la più recente giurisprudenza, questo va accertato alla data di notifica dell’atto di pignoramento mentre i movimenti successivi alla data di notifica del pignoramento non sono rilevanti.
Il pignoramento presso terzi si perfeziona necessariamente al momento della sua notificazione al terzo e riguardo quindi ai crediti eventualmente a quella data esistenti.
Quest’ultimo, pertanto, non è più tenuto a comparire all’udienza fissata dinanzi al Giudice dell’esecuzione per rendere la propria dichiarazione di quantità, ma è invece tenuto a comunicare al creditore procedente la propria dichiarazione a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notificazione del pignoramento.
I crediti eventualmente venuti ad esistenza in itinere, dopo la notificazione al terzo dell’atto di pignoramento rimangono estranei all’esecuzione e conseguentemente all’oggetto del relativo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art.548 cpc.
In conclusione, nel caso di specie, attesa l’impossibilità per il creditore di rifarsi su alcuna somma del terzo pignorato, il giudice ha dichiarato l’estinzione della procedura.
La detta decisione pone un punto fermo sugli obblighi del terzo nell’ambito dei compiti attributi dalla legge, quale custode delle somme pignorate, costituendo un precedente giurisprudenziale rilevante in quanto con logica e semplicità ha precisato che la somme successive alla dichiarazione non comportano l’obbligo di integrare la dichiarazione di quantità ex art. 547 cpc.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 14/2014