Successivamente alla notifica di un pignoramento, il terzo eventuale debitore soggiace ai vincoli di cui all’art. 546 c.p.c. e deve rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. specificando di quali somme è eventualmente debitore.
La dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato non ha quale immediata conseguenza il venir meno degli obblighi di cui all’art. 546 c.p.c. comunque in vigore fino all’eventuale pronuncia del giudice (o di assegnazione, impugnabile nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c. o di estinzione della procedura esecutiva, nonché pronuncia sull’identificazione del credito o altre contestazioni ex art. 549 c.p.c.).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Patti, Giudice Carmelo Proiti, con l’ordinanza del 27 marzo 2024.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, un Comune conveniva in giudizio una Banca rappresentando che l’istituto bancario, giusta convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2009, svolgeva le funzioni di tesoriere del Comune stesso a beneficio del quale aveva concesso – in forza dell’art. 222 del TUEL – un’anticipazione di tesoreria per l’importo complessivo di € 6.774.235,31.
Rilevava che l’istituto bancario resistente, avendo avuto notificati- in qualità di terzo pignorato- diversi atti di pignoramento presso terzi in danno dell’ente comunale, aveva provveduto ad operare riduzioni del fido già accordato.
Ribadiva che il vincolo pignoratizio non avrebbe potuto ricomprendere il c.d. margine disponibile cioè la quota di disponibilità utilizzabile in dipendenza del fido eventualmente concesso e deduceva che le riduzioni operate dalla Banca fossero illegittime perché prive di ragioni giustificatrici.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità delle riduzioni del fido da parte della banca resistente tesoriere del Comune, con condanna al ripristino dell’intero margine disponibile di cui all’affidamento già medesimo nonché di astenersi in futuro dall’operare ulteriori riduzioni del fido in conseguenza della notifica di eventuali nuovi atti di pignoramento presso terzi in danno del Comune, con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale, investito della vicenda, ha evidenziato in primis che il Comune contestava che le somme poi vincolate dall’istituto bancario resistente fossero pignorabili e che a seguito delle dichiarazioni di terzo negative, che erano state rese, vi fosse un effettivo vincolo sulle somme, nella realtà mai pignorate.
Il Giudice ha evidenziato che era effettivamente incontestato tra le parti che la banca avesse ricevuto diversi atti di pignoramento presso terzi, relativi a procedure esecutive che erano state intraprese dai creditori del Comune.
La dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, ha ricordato il Tribunale, “non ha quale immediata conseguenza il venir meno degli obblighi di cui all’art. 546 c.p.c. comunque in vigore fino all’eventuale pronuncia del giudice (o di assegnazione, impugnabile nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c. o di estinzione della procedura esecutiva, nonché pronuncia sull’identificazione del credito o altre contestazioni ex art. 549 c.p.c.).”.
Ciò, invero, a maggior ragione se effettivamente non si era in presenza di una dichiarazione di insussistenza di qualsivoglia rapporto tra il terzo ed il debitore esecutato.
Infatti, emergeva dagli atti, sulla somma oggetto dell’anticipazione di tesoreria, un pignoramento presso terzi, la cui legittimità o illegittimità andava valutata nel corso della procedura esecutiva. I pignoramenti erano avvenuti sulle somme “a qualsiasi titolo dovuta, detenuta o in possesso della terza pignorata”. Non si poteva, dunque, ritenere che automaticamente non fosse sorto – a seguito dei diversi pignoramenti – un vincolo sulle somme oggetto del servizio di tesoreria con anticipazione di cassa (al netto, appunto, dell’eventuale legittimità o illegittimità della cosa, che avrebbe dovuto essere contestata dinanzi al giudice dell’esecuzione).
Ed era proprio tale tipologia di provvedimento che il Comune debitore avrebbe dovuto sollecitare nel corso dei procedimenti esecutivi coinvolti (ad esempio, utilizzando le forma delle contestazioni ex art. 549 c.p.c. oppure con un procedimento di opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. relativo proprio alla pignorabilità dei beni).
Invero, anche la valutazione in merito alla positività o negatività della dichiarazione del terzo rientrava nelle valutazioni a cui era tenuto il giudice dell’esecuzione (nelle dichiarazioni di terzo, la banca aveva dichiarato l’operatività dell’anticipazione di cassa).
Diverso, invece, sarebbe stato il caso di un perdurante vincolo o riduzione del fido operato dalla banca resistente nonostante un’estinzione della procedura esecutiva o comunque in presenza di rinuncia da parte del creditore istante o altro provvedimento del giudice dell’esecuzione idoneo a far venir meno il vincolo conseguente al pignoramento presso terzi (venir meno del vincolo che, a parere del Giudice, non si poteva ritenere automatica conseguenza della dichiarazione negativa).
Tuttavia, quest’ultima circostanza non era stata dedotta in giudizio né, effettivamente, era stata richiesta da parte ricorrente, non rientrando quindi nell’oggetto della controversia.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese di lite in favore della banca resistente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DEL TERZO EX ART. 547 C.P.C.
COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI IL PIGNORAMENTO ABBIA AD OGGETTO UN CREDITO GIÀ AZIONATO IN SEDE ESECUTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo | 09.07.2020 | n.14597
PPT: IN CASO DI INCREMENTO DEL CREDITO SOPRAVVENUTO AL PIGNORAMENTO, RILEVA L’IMPORTO ESISTENTE ALLA DATA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO
È CONSENTITA L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI FUTURI, A CONDIZIONE CHE IL RAPPORTO SOTTOSTANTE SIA GIÀ ESISTENTE
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 09.12.2019 |
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LO SCOPERTO BANCARIO NON È PIGNORABILE
IL CARATTERE NEGATIVO COSTANTE DEL SALDO DI CONTO CORRENTE ESCLUDE L’APPLICABILITÀ DELLA NORMA DI CUI ALL’ART. 543 C.C.
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bellisarii | 26.08.2019 | n.1385
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