Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva.
Il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo, con la sentenza n. 3720 del 14 febbraio 2020.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza di merito che aveva negato, a valere nei confronti della banca (debitor debitoris), il rimborso della somma pagata per la registrazione (oltre accessori) di un’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. in un procedimento di espropriazione presso terzi che era stato promosso nei confronti della stessa.
In particolare, la Cassazione ha ribadito che in una situazione analoga sussiste un difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell’importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell’art. 95 c.p.c., ed oggetto dell’assegnazione a valere sui crediti pignorati).
Nel ricorso non è stato chiarito – hanno specificato gli Ermellini – se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo, per l’importo in questione, ovvero se le somme complessivamente riconosciute nell’ordinanza di assegnazione (il cui contenuto, in parte qua, non è specificamente riprodotto nel ricorso e la cui esatta allocazione tra gli atti del fascicolo di merito non è neanche indicata, come già sottolineato), ivi inclusa quella relativa all’imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati e/o avessero in qualche modo ecceduto tali limiti, onde non potessero essere effettivamente ed in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo debitor debitoris.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PPT: L’ESTINZIONE DEL PIGNORAMENTO DEL MEDESIMO CONTO CORRENTE NON AUTORIZZA LA BANCA TERZA PIGNORATA ALLO SVINCOLO
L’AVVENUTA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUSTODIA EX ART. 546 C.P.C. NON PUÒ PREGIUDICARE I DIRITTI DEL CREDITORE PROCEDENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo | 21.11.2019 | n.30500
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ppt-lestinzione-del-pignoramento-del-medesimo-conto-corrente-non-autorizza-la-banca-terza-pignorata-allo-svincolo
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE VA IMPUGNATA EX ART. 617 C.P.C.
SI DEVE SEMPRE PROPORRE CON RICORSO AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE, VENENDO IN RILIEVO ATTI AVENTI NATURA ESECUTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo | 02.07.2019 | n.17663
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-presso-terzi-lordinanza-di-assegnazione-va-impugnata-ex-art-617-c-p-c
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