Il carattere negativo costante del saldo di conto corrente esclude l’applicabilità della norma di cui all’art. 543 c.p.c. per il quale il pignoramento produce i suoi effetti, tra i quali – con riferimento al terzo pignorato – l’inopponibilità rispetto al creditore pignorante di una qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta; ma tutto ciò a patto che, alla data della notificazione del pignoramento, il conto corrente presenti un saldo attivo. Lo scoperto bancario non è quindi pignorabile e le somme ad esso relative non possono essere oggetto di pignoramento presso terzi.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bellisarii, con la sentenza n. 1385 del 26 agosto 2019.
Il creditore di un Comune aveva sottoposto a pignoramento presso una banca terza tutte le somme depositate a qualunque titolo dal suo debitore e quelle in ogni caso a disposizione dello stesso debitore fino alla concorrenza del proprio credito. In seguito alla dichiarazione negativa dell’istituto di credito, il creditore aveva promosso giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c..
L’attore in primo grado assumeva, al contrario, che la Banca, in quanto Tesoriere del Comune per contratto gestione tesoreria, al momento del pignoramento disponesse di ingenti somme. La Banca resisteva alla pretesa assumendo che, tra la data di notifica del pignoramento e quella dell’udienza ex art. 547 cpc il Comune, lungi dal vantare crediti nei suoi confronti, fosse invece debitore di ingenti somme, in quanto operava in regime di anticipazione, ossia di affidamento.
Il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, così l’istituto di credito ha proposto appello.
La Corte ha ritenuto che la Banca, quale “terzo pignorato”, abbia correttamente reso dichiarazione negativa a fronte di conto tesoreria operante in regime di anticipazione i cui saldi sono stati sempre a debito e le rimesse pervenute sono state solamente di natura ripristinatoria della disponibilità concessa (analoga a quella del “fido bancario”).
Quando si fa riferimento al fido bancario, infatti, ci si riferisce a denaro che in realtà non è di proprietà del correntista ma della banca, quindi il creditore potrà pignorare solo il saldo positivo del conto corrente del debitore, non un saldo negativo. Nel caso di specie, si tratta di un conto corrente affidato, con la conseguenza della irrilevanza degli eventuali versamenti successivi al pignoramento che, finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto.
Sul punto, è forte l’orientamento di giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui in caso di pignoramento presso terzi il vincolo pignoratizio non può ricomprendere il cosiddetto margine disponibile, cioè la quota utilizzabile del fido concesso all’accreditato. In caso di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare neppure le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, abbiano comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo. Ne deriva che il fido bancario non è pignorabile ad opera dei creditori.
Mentre, dunque, il creditore ben può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, una volta che esse siano, invece, affluite sul conto corrente bancario il pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non i singoli versamenti; e ciò perché il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PPT: IL CONTO BANCARIO CON SALDO PASSIVO NON PUÒ ESSERE PIGNORATO
NON SONO PIGNORABILI NEANCHE I SUCCESSIVI VERSAMENTI FATTI DAL CORRENTISTA O DA TERZI IN SUO FAVORE FINCHÉ SUSSISTE LO SCOPERTO
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmé – Rel. Vivaldi | 30.03.2015 | n.6393
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ppt-il-conto-bancario-con-saldo-passivo-non-puo-essere-pignorato
PPT: SE IL CREDITO DA PIGNORARE È INDETERMINATO, L’OMESSA DICHIARAZIONE DEL TERZO NON VALE RICONOSCIMENTO
LA GENERICITÀ DEL PIGNORAMENTO IN ORDINE AL QUANTUM IMPEDISCE L’ADOZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE, PER CARENZA DEL REQUISITO DELLA LIQUIDITÀ
Ordinanza | Tribunale di Palermo, dott. Giuseppe Sidoti | 29.08.2014 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ppt-se-il-credito-da-pignorare-e-indeterminato-l-omessa-dichiarazione-del-terzo-non-vale-riconoscimento
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