Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e da quelle successive, l’impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c., concernenti, rispettivamente, l’ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella con la quale il giudice dell’esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall’art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 17663 del 02.07.2019.
Il caso trae spunto dalle contestazioni mosse da un terzo pignorato che, pur rendendo dichiarazione negativa, si era visto condannare a pagare il credito vantato dal procedente, creditore di una società successivamente fallita e che aveva proceduto esecutivamente per la riscossione di un credito di lavoro. Il Tribunale di Venezia in particolare aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, osservando che la stessa doveva essere proposta con ricorso nel rispetto dei termini di cui all’art. 617 c.p.c.
Avverso tale decisione il terzo pignorato proponeva ricorso ex art. 111 Cost. lamentando la legittimità della sua impugnazione.
In particolare, gli Ermellini hanno rilevato che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha soppresso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, quantomeno come giudizio incidentale al processo esecutivo da svolgersi nelle forme ordinarie, e ha differenziato il regime giuridico a seconda che il terzo non renda la dichiarazione oppure che il contenuto della stessa sia contestato.
Per cui, nel primo caso non occorre che venga introdotto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo: il suo silenzio – rafforzato dalla notificazione di un’ordinanza che fissa una nuova apposita udienza – è equiparato alla non contestazione dell’esistenza del credito pignorato. Perciò, sulla base della stessa il giudice dell’esecuzione può pronunciare senz’altro l’ordinanza di assegnazione, che “il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel secondo caso, cioè quando sul contenuto della dichiarazione sorgono contestazioni, le stesse vengono risolte dal giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 549 c.p.c., per cui senza alcuna necessità di introdurre un autonomo giudizio di accertamento.
Il caso di specie è governato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. nella versione introdotta dalla legge n. 228 del 2012. Per questo motivo, il terzo pignorato, che aveva reso dichiarazione negativa e che si era visto comunque emettere dal G.E. ordinanza di assegnazione, avrebbe dovuto esperire, a tutela dei suoi interessi, il ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2. Infatti, l’ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l’atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all’ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l’hanno preceduta.
Il rimedio impugnatorio dell’appello, invece, deve ritenersi circoscritto al caso in cui il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi non fondati ed ha rigettato il ricorso.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno