Testo massima
Con la sentenza n. 225 depositata il 24 aprile 2014 il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, si è occupato di decidere in merito alla valenza dell’ordinanza di assegnazione di somme nei confronti del terzo pignorato, ossia se la stessa possa essere considerata o meno titolo esecutivo nei confronti di quest’ultimo.
Tale aspetto è già stato, più volte, affrontato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3976/2003, Cass. n. 19363/2007), che ha affermato il principio secondo cui l’ordinanza di assegnazione di somme costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario e ha tale efficacia anche per le spese conseguenti per la sua attuazione.
Con le su citate sentenza gli Ermellini hanno precisato che, pur non essendo il provvedimento di assegnazione somme ricompreso tra i titoli esecutivi dall’art. 474 c.p.c. e non parlando l’art. 533 c.p.c. di efficacia esecutiva dell’assegnazione, il fondamento della sua efficacia esecutiva si evince da una lettura sistematica delle norme disciplinanti l’espropriazione presso terzi.
Il Tribunale di Castrovillari si è discostato dall’orientamento della Suprema Corte, ritenendo che tale principio debba subire una limitazione nel senso che l’ordinanza di assegnazione non può essere considerata tale prima che il terzo sia messo a conoscenza della sua esistenza.
Secondo il giudicante, infatti, nel procedimento di espropriazione presso terzi il terzo non è parte del procedimento e dunque, nella ipotesi in cui il provvedimento di assegnazione venga emesso fuori dall’udienza non è destinatario di una comunicazione da parte della cancelleria, e non è dunque a conoscenza della emissione del provvedimento di assegnazione in mancanza del quale, essendo custode della somma pignorata, non può procedere all’adempimento nei confronti del creditore procedente.
Logico corollario della mancata conoscenza del provvedimento da parte del terzo è, secondo il Tribunale di Castrovillari, il difetto del requisito della esigibilità del credito.
Il rimedio per il creditore, al fine di munirsi di titolo esecutivo nei confronti del terzo, è quindi quello di portare quest’ultimo a conoscenza della avvenuta emissione del provvedimento e della possibilità di procedere all’adempimento.
Bisogna sottolineare che l’art. 479 c.p.c. non obbliga la parte alla notifica congiunta di titolo esecutivo e precetto ma prevede solo una facoltà in tal senso e non v’è dubbio, secondo il Tribunale di Castrovillari, che nell’effettuare una simile scelta il creditore procedente debba comportarsi nei confronti della controparte secondo buona fede oggettiva.
Pertanto, se si ritenesse che l’ordinanza di assegnazione costituisca titolo esecutivo nei confronti del terzo a prescindere dalla conoscenza che quest’ultimo abbia dell’avvenuta emissione del provvedimento, il creditore, in ossequio alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., dovrebbe comunque procedere alla previa notificazione del titolo esecutivo, seguita solo in caso di mancato adempimento dalla successiva notifica del precetto.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha pertanto accolto l’opposizione proposta dal terzo pignorato.
Testo del provvedimento
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