Poiché l’ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza stessa, è illegittima l’intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell’ordinanza.
Se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all’ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell’ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente).
Se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata nè altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.
Il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione all’esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto.
Questo i principii espressi dalla Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Vivaldi – Rel. De Stefano, con la sentenza n. 2724 del 02.02.2017.
Nel caso di specie, all’esito di un’espropriazione di crediti intentata dinanzi al Tribunale di Roma da una società creditrice nei confronti dell’INPS e dei suoi terzi debitori Banche, veniva resa ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., con ordine al terzo pignorato di corrispondere le somme indicate agli assegnatari entro venti giorni dalla notificazione della stessa; ma solo dopo la scadenza del termine, l’ordinanza veniva notificata in uno ad un contestuale precetto di pagamento nel termine di dieci giorni, contenente anche l’autoliquidazione delle relative spese e competenze di procuratore.
Trasmessi da una delle Banche, due assegni per importi corrispondenti a quelli indicati nell’ordinanza di assegnazione, la creditrice riteneva non satisfattivi i relativi pagamenti ed intentava sempre dinanzi al Tribunale di Roma, altra espropriazione presso terzi, nei confronti di Banca, quale debitrice divenuta principale in forza di detta ordinanza, nonché della Banca d’Italia e di società postale (quali terzi pignorati).
Sull’immediata opposizione della debitrice, il G.E., sospendeva l’esecuzione e rimetteva le parti al giudice di pace della Capitale, competente per valore: il quale, ritenuto illegittimo il precetto in quanto non sorretto da idoneo titolo esecutivo, sostanzialmente accoglieva l’opposizione della debitrice, sia pur con formula riferita alle domande svolte dall’opposta, attrice in riassunzione.
In sede di Appello, il Giudice rigettava il gravame, riconoscendo sì natura di titolo esecutivo all’ordinanza di assegnazione, mai impugnata in sè, ma al contempo qualificando contraria a correttezza e buona fede la condotta del creditore, sia per contrasto col termine per adempiere fissato al terzo nella stessa ordinanza azionata, inconciliabile con la facoltà di intimare precetto prima della sua scadenza reclamata dall’appellante, sia con la posizione del terzo pignorato, ignaro della sorte del processo esecutivo e altrimenti vittima di un abuso del processo.
Avverso la decisione della Corte d’Appello, ricorreva per Cassazione la società creditrice e la Banca resisteva con controricorso.
La società creditrice censurava, col primo motivo, la tesi del Tribunale sull’acquisto dell’efficacia esecutiva, da parte dell’ordinanza di assegnazione, solo una volta decorso il termine ivi fissato dal giudice in venti giorni al terzo per il pagamento delle somme staggite; ed in particolare sostenendo la legittimità di una notifica contestuale dell’ordinanza e del precetto che intimasse il pagamento nel termine indicato dal giudice dell’esecuzione; con il secondo motivo, la violazione del principio di autoliquidazione del precetto, censurando la declaratoria di integrale illegittimità del precetto, spettando invece almeno al procuratore della parte vittoriosa i diritti connessi all’attività espletata dopo l’emissione della sentenza, protestando la legittimità del rifiuto dell’offerta di pagamento, perchè inferiore al dovuto, in questo dovendo comprendersi i diritti successivi alla pubblicazione del titolo, gli interessi successivi ed altre voci.
La Suprema Corte, in proposito, osservava che, in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnato o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.
La Cassazione, una volta riconosciuto il difetto di esecutività dell’ordinanza di assegnazione prima della scadenza del termine ivi indicato, osservava che minimali esigenze di coerenza sistematica impongono la sospensione anche del potere di agire in executivis in capo al creditore, al quale va ricondotta la facoltà di richiedere spese o competenze o compensi per il precetto nel medesimo intervallo.
Ad avviso del Collegio, questa soluzione va riconosciuta a garantire l’effettività della tutela della facoltà concessa al nuovo debitore, il terzo assegnato, di adempiere spontaneamente, senza aggravio della sua posizione, già peculiare in quanto originariamente estraneo ai rapporti di debito e credito tra i soggetti effettivamente interessati e dei relativi oneri e spese, così evitando un uso improprio, se non un abuso del processo esecutivo di moltiplicazione indebita di spese e competenze e compensi.
Gli ermellini, infine, poiché l’ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza stessa, rilevavano l’illegittimità dell’intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell’ordinanza, rigettando il ricorso e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
È NECESSARIO IL PREVENTIVO INVITO BONARIO AL PAGAMENTO; IN MANCANZA SI CONFIGURA L’ABUSO DELLO STRUMENTO ESECUTIVO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Amendola – Rel. Barreca | 10.05.2016 | n.9390
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