Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani di Milano
La legge non stabilisce l’impignorabilità delle retribuzioni, né stabilisce un trattamento minimo vitale impignorabile per legge.
L’art. 545 c.p.c., a tutela del lavoratore, stabilisce soltanto la limitazione del pignoramento della retribuzione nella misura di un quinto del suo ammontare.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, Dott.ssa Elvira Mauceri, con l’ordinanza del 16.08.2016.
Nel caso in esame, un debitore esecutato proponeva, innanzi al Giudice dell’esecuzione, istanza di sospensione dell’esecuzione presso terzi depositata unitamente al ricorso in opposizione, con la quale contestava il diritto del creditore di procedere in via esecutiva attesa la dedotta impignorabilità della retribuzione in quanto di importo inferiore al trattamento minimo vitale.
Il creditore procedente si costituiva contestando la fondatezza dell’opposizione e chiedendo il rigetto della domanda di sospensione.
Il Tribunale adito osservava che la legge non prevede l’impignorabilità delle retribuzioni e non fissa un trattamento minimo vitale impignorabile, evidenziando che l’art. 545 c.p.c., a tutela del lavoratore, individua unicamente il principio della limitazione del pignoramento della retribuzione nella misura di un quinto del suo ammontare.
Il Giudice siciliano, ricordato, inoltre, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 248/15 ed ancor più recentemente con l’ordinanza n. 70 del 2016, ha escluso l’incostituzionalità dell’art. 545 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia, rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. proposta dal debitore esecutato ed assegnava alle parti un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
PIGNORAMENTO DEL QUINTO: è sempre ammissibile anche per stipendi di esiguo ammontare
Il trattamento pensionistico non è assimilabile a quello stipendiale
Ordinanza | Tribunale di Messina, Dott.ssa Ivana Acacia | 18.05.2016 |
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