In tema di espropriazione forzata immobiliare, è valido, anche se genericamente riferito alla proprietà del bene, il pignoramento che intenda sottoporre ad esecuzione un immobile costruito, oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore, sebbene si tratti di alloggio di edilizia popolare ed economica, ove il residuo patrimonio del medesimo debitore sia insufficiente ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Questo il principio affermato, tuttora senza precedenti espliciti arresti di legittimità, dalla Cassazione Civile, Sezione Terza, con la sentenza del 14 marzo 2013, n. 6576.
Nel caso di specie, un debitore si opponeva all’espropriazione immobiliare in suo danno intentata dal suo creditore in forza di due precetti, deducendo, tra l’altro, di essere titolare della sola proprietà superficiaria del bene staggito. La questione involge la validità o meno del pignoramento, il cui oggetto sia stato indicato nella piena proprietà, di un immobile in ordine al quale il debitore sia invece titolare solo di un diritto di proprietà superficiaria.
La Suprema Corte ha affermato che nei confronti dei terzi il titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus. Pertanto, il bene può definirsi nella proprietà piena del superficiario, salvi i visti vincoli.
Da tale premessa la Corte ha tratto due conseguenze:
1) il vincolo normalmente impresso con il pignoramento va a colpire ipso iure del tutto idoneamente il minor diritto, rispetto a quello più ampio in astratto riconducibile alla dizione adoperata, di cui risulti effettivamente titolare il debitore pignorato;
2) l’indicazione del superficiario come proprietario, senza specificazioni, del solo bene edificato oggetto della superficie, purché idoneamente descritto con i suoi propri dati identificativi (dati catastali del N.C.E.U., mai riferibili al solo terreno, nonché confini), non è neppure scorretta, visto che egli è, di questa porzione del bene edificato, effettivamente proprietario, sia pure coi visti limiti, di un immobile di quella fisica consistenza.
In conclusione, tale carenza di incertezza o di idoneità alla compiuta identificazione del diritto elide in radice l’interesse del debitore a dolersi dell’imperfezione consistente nella mancata menzione della natura superficiaria della proprietà di cui è titolare.
Invero, il debitore non riceverebbe alcun danno neppure da un’eventuale successiva erronea messa in vendita della piena proprietà, la quale danneggerebbe, a tutto concedere, il solo titolare della proprietà del suolo (e dovrebbe essere fatta valere da lui soltanto, se del caso con la forma dell’opposizione di terzo), oppure l’aggiudicatario (che, non messo in condizioni di conoscere adeguatamente che del bene andava ad acquistare non la piena ma la sola superficiaria proprietà, possa poi accampare la garanzia dalla vendita giudiziale di aliud pro alio).
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