ISSN 2385-1376
Testo massima
Nella prassi si è posto il problema delle offerte di acquisto in cui gli offerenti chiedono di acquistare il diritto dell’esecutato in comune e pro indiviso per quote eguali o diseguali ovvero per diritti diversi, ossia nuda proprietà ed usufrutto ovvero nuda proprietà e diritto di abitazione.
La prima ipotesi non presenta particolari problemi: più persone con un’unica offerta possono rendersi aggiudicatari dell’immobile. Si tratta di un unico acquisto e di un’unica parte offerente collettiva, per cui i diritti sul bene spettanti al debitore andranno frazionati pro quota, di regola secondo il criterio dell’eguaglianza, salvo contrarie indicazioni degli aggiudicatari.
È, invece, controverso se nel pronunciare il decreto di trasferimento, il Giudice dell’Esecuzione possa, su richiesta degli aggiudicatari, frazionare il diritto di proprietà spettante all’esecutato, attribuendo ad uno il diritto di usufrutto o abitazione e all’altro la nuda proprietà.
La dottrina è orientata in senso negativo e tale ricostruzione ha trovato sostegno nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 13 febbraio 1992 n. 1751).
Nonostante ciò, la possibilità è stata ammessa dalla giurisprudenza di merito. In realtà, la questione andrebbe risolta individuando gli interessi della procedura e, quindi, il compimento della liquidazione e l’acquisizione del prezzo dell’aggiudicazione, con la conseguenza che è inammissibile l’offerta all’acquisto di un diritto diverso e minore rispetto a quello posto in vendita (es. usufrutto in luogo della nuda proprietà), mentre potrebbe non ritenersi contraria ad alcun principio né interesse pratico l’offerta congiunta di acquisto per diritti diversi, occorrendo ovviamente che il prezzo sia interamente versato ai fini della emissione del decreto di trasferimento, mentre, nei rapporti con gli organi della procedura, deve ritenersi sussistente una responsabilità solidale degli offerenti-aggiudicatari.
FOCUS
Se l’offerta deve essere presentata da più soggetti è opportuno contattare il professionista delegato alle operazioni di vendita per conoscere l’orientamento del Giudice dell’esecuzione in ordine all’eventuale frazionamento del diritto dell’esecutato.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 79/2016