ISSN 2385-1376
Testo massima
La polizza fideiussoria a “prima richiesta”, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati al beneficiario dall’inadempimento del contraente, si configura quale garanzia autonoma.
Il rapporto garante – beneficiario risulta, dunque, autonomo e del tutto sganciato da quello di valuta tra beneficiario e contraente.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Milano, dott. Angelo Mambriani, con sentenza n. 14353, depositata in data 25.11.2014.
Nel caso in esame, a seguito di ricorso depositato dal beneficiario di una polizza fideiussoria, il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della Compagnia Assicurativa, nella sua qualità di garante, che spiegava a sua volta opposizione.
Si costituiva nel giudizio a cognizione piena il beneficiario, il quale, tra l’altro, chiedeva condanna del fideiussore al pagamento dell’importo di cui al DI; in via subordinata, condanna di fideiussore e contraente, obbligati in virtù del rapporto di coassicurazione, ciascuno per le quote di pertinenza. Articolava, altresì, domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., nei confronti dell’opponente.
A fondamento delle proprie ragioni, il beneficiario deduceva l’emissione, da parte della compagnia assicurativa, di una polizza fideiussoria nell’interesse del contraente, a garanzia delle obbligazioni scaturenti da contratto di locazione operativa. Tale polizza aveva ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del contraente rispetto al pagamento della maxi – rata finale dell’intercorso contratto di locazione operativa. Intervenivano successivamente accordi tra beneficiario e contraente, volti a concedere a quest’ultimo una dilazione nel pagamento, confluiti nella predisposizione di un piano di rientro, rispetto al quale persisteva l’inadempimento del contraente.
L’opponente deduceva la natura accessoria e propriamente fideiussoria della garanzia prestata, oltre che l’estinzione di quest’ultima ex art. 1956 ovvero 1957 c.c., chiedendo pertanto la revoca del provvedimento monitorio.
Il Tribunale, nel rigettare la spiegata opposizione, ha preliminarmente qualificato la polizza fideiussoria in esame quale “garanzia autonoma”, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati al beneficiario dall’inadempimento del contraente. L’obbligo di pagamento del garante, trattandosi di polizza a semplice richiesta, scaturiva invero dalla mera enunciazione dell’inadempimento, non richiedendosi alcuna prova dello stesso, risultando dunque il rapporto garante – beneficiario autonomo e del tutto sganciato da quello di valuta tra beneficiario e contraente. La natura indennitaria della polizza, avente oggetto e causa autonomi rispetto al predetto rapporto di valuta, escludeva pertanto il vincolo di accessorietà invocato dall’opponente.
Del pari infondate, le doglianze del garante articolate ex art. 1956 c.c., in forza del quale “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”. Il Tribunale ha accertato infatti l’inapplicabilità della predetta norma codicistica, atteso che l’obbligazione gravante sul contraente, avente ad oggetto il pagamento della maxi – rata finale, non rappresentava un’obbligazione futura, ma “esisteva compiutamente in capo al contraente già al momento della stipula della polizza, essendone soltanto prevista una scadenza futura”. L’accordo intercorso tra beneficiario e contraente, confluito nella previsione di un piano di rientro a favore di quest’ultimo, non ha invero inciso sulla garanzia, vertendo esclusivamente su termini e modalità di pagamento.
Nel motivare il rigetto dell’opposizione, fondata in ultima istanza sull’art. 1957 c.c., il Giudice adito ha fatto proprio un orientamento della Suprema Corte, affermando che “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale” (cfr. Cass. n. 21399/2011; Cass. n. 420/2010).
In conclusione, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, confermando il provvedimento monitorio e condannando parte opponente ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno da lite temeraria a favore dell’opposto, rilevando che “usando una minima diligenza nella valutazione dei termini della controversia, il garante non avrebbe proposto opposizione al decreto ingiuntivo”. Il danno è stato quantificato in via equitativa in euro 22.000,00.
Testo del provvedimento
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