ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ nullo ai sensi dell’art. 23 del dlvo 58/1998 (TUF)- disciplina in materia di intermediazione finanziaria applicabile alle polizze linked negoziate e sottoscritte dopo la data di efficacia dell’art. 25 bis del TUF introdotto dal dlvo 303 del 29.12.2006 pubblicato su GU del 10/1/2007 ed in vigore dal 25/1/2007- il contratto di compravendita di una polizza index-linked in mancanza di prova della sottoscrizione di un contratto quadro consegnato in copia al cliente dall’intermediario, a nulla rilevando, ai fini del rispetto della normativa di riferimento, la deduzione circa l’esistenza di un preesistente contratto la cui presunzione è tratta dalla sottoscrizione di altro contratto che costituisce una variazione di quello preesistente di cui non viene provato il contenuto, la data di stipula né la forma in cui è stato confezionato, con il conseguente diritto dell’investitore alla restituzione della somma versta per l’acquisto oltre interessi nonché il diritto a trattenere le cedole percepite sino alla proposizione della domanda ritenendo sussistente la buona fede dello stesso non potendosi, quindi, ritenere configurarsi i termini di cui all’art. 2033 cc per la restituzione dei frutti maturati.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 12782 del 15.10.2013, che ha ribadito, quindi, la applicabilità della disciplina del dlvo 58/1998 in materia di intermediazione finanziaria alle polizze linked solo per i contratti sottoscritti dopo il 25/1/2007 nonchè i requisiti di validità formale del contratto stesso.
La decisione è stata assunta all’esito di un giudizio proposto per ottenere la condanna dell’intermediario finanziario alla restituzione dell’importo versato per l’acquisto di due polizze index-linked stipulate, una nel 2003 e l’altra ad aprile 2007, nonché il risarcimento dei danni ex art. 1224 cc oltre interessi.
Il Tribunale di Milano, pur riconoscendo la struttura causale tipicamente assicurativa dei prodotti in questione sebbene connotata da profili propriamente finanziari, ha parzialmente accolto la domanda dichiarando la nullità del solo contratto di polizza index-linked stipulato il 24/4/2007.
Il Giudice, infatti, relativamente al contratto di polizza sottoscritto nel 2003, in virtù del principio tempus regit actum, ha ritenuto allo stesso applicabile esclusivamente la disciplina di garanzia dettata dal dlvo 174/1995 oggi sostituito dal cd Codice delle Assicurazioni, per il quale ai fini della validità del contratto stesso l’intermediario è onerato del solo obbligo di informativa che, nel caso in esame, è stato ritenuto assolto dall’intermediario.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza di parte attrice di omessa corretta illustrazione del prodotto venduto e di mancata consegna del documento informativo quantomeno con congruo termine rispetto alla stipula, rilevando che l’esatta illustrazione delle caratteristiche della polizza assicurativa nonché dei rischi connessi (rappresentati dall’aggancio della prestazione assicurativa alle emissioni obbligazionarie emesse da Lehman Brothers) risulta compiutamente evidenziata e descritta nelle Nota Informativa collegata alla polizza.
Quanto alle contestazione di parte attrice in ordine alla mancata consegna del documento informativo con congruo lasso temporale in anticipo rispetto alla stipula, il Giudice meneghino ha ritenuto provata la consegna dalla attestazione di ricevuta del documento e di conoscenza del contenuto dello stesso sottoscritte dall’attrice con riferimento alla proposta di acquisto della polizza, affermando l’idoneità, quale elemento a sostegno dell’effettiva anticipata consegna del documento informativo, la dichiarazione di scienza sottoscritta con la quale si attesta di acquistare la polizza dopo aver ricevuto, letto e compreso la nota informativa.
Tanto anche in considerazione dell’onere che grava sulla parte che intende superare tale dato probatorio, introducendo in causa nuove e più pregnanti prove dirette a dimostrare che la consegna della nota informativa al più sarebbe stata consegnata contestualmente alla stipula della polizza che, nel caso in esame, non è stato adempiuto.
Il Giudice in particolare, se da un lato ha riconosciuto l’opportunità che le Note informative siano messe a disposizione del cliente con un congruo lasso di tempo rispetto alla stipula del contratto, in modo da assicurare che questi sia effettivamente posto nelle condizioni di valutare il contenuto e le caratteristiche del prodotto da acquistare e che “tale garanzia, viceversa, non potrebbe emergere sic et simpliciter dalla sottoscrizione di clausole predisposte dallo stesso intermediario, con le quali si fa attestare l’avvenuta consegna delle Note illustrative, senza dunque precisare quando ciò fosse avvenuto”, dall’altro lato ha precisato che “in presenza di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente con la quale venga attestato di acquistare la polizza dopo aver ricevuto, letto e compreso la nota Informativa, ci si trovi di fronte ad un elemento di prova a sostegno dell’effettiva anticipata consegna del documento informativo, con l’effetto di gravare la parte che intende superare tale dato probatorio affinché introduca nuove e più pregnanti prove dirette a dimostrare il contrario”.
La parte attrice, relativamente alla polizza in esame, ha, altresì, contestato l’inadeguatezza dell’investimento e responsabilità per i rischi collegati ed il Giudice ha ritenuto infondate tali censure affermando l’adeguatezza della polizza al profilo della Contraente sul rilievo che la stessa aveva già effettuato operazioni analoghe e che la detta polizza, all’epoca della sottoscrizione, ben potesse essere considerata come un investimento “sicuro” in considerazione del positivo rating dei titoli sottostanti e dell’oggettiva imprevedibilità sin dal 2003 di un default dell’emittente ben cinque anni dopo.
Quanto, invece, alla polizza stipulata nel 2007, la nullità è stata affermata in applicazione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria poiché, in mancanza di prova scritta della sottoscrizione del contratto quadro con consegna di copia al cliente, vi è violazione dell’art. 23 del dlvo 58/1998 (TUF) che prevede espressamente tali requisiti per la validità del contratto.
Il Giudice, infatti, ha ritenuto non fondata la difesa dell’intermediario convenuto il quale, non avendo prodotto il documento contrattuale, avrebbe sostenuto che il perfezionamento dello stesso tra le parti sarebbe desumibile dal fatto che nel 2007 sarebbe stata sottoscritta una variazione ad un precedente contratto di deposito titoli, identificato con il relativo numero progressivo, in adeguamento alla normativa sopravvenuta. Tale adeguamento avrebbe dimostrato la preesistenza di un contratto quadro nell’ambito del quale sino al 2007 sarebbero state compiute le operazioni di investimento.
Il rigetto di tale argomentazione difensiva è stata motivata affermando che non può sostenersi provata l’osservanza delle prescrizioni di forma imposte dalla disciplina in materia di intermediazione finanziaria a fronte di una deduzione circa l’esistenza di un preesistente contratto e, quindi, sulla base di una presunzione dell’esistenza di un contratto precedente di cui non si conosce il contenuto, la data di stipula e la forma in cui sarebbe stato confezionato.
In conseguenza della dichiarata nullità del contratto di compravendita della polizza in questione, il Tribunale ha condannato l’intermediario alla restituzione dell’importo versato per l’acquisto della polizza oltre agli interessi dalla data della domanda e non dalla data del versamento, come chiesti da parte attrice che avrebbe fondato tale domanda sul presupposto della mala fede dell’accipiens, in quanto meramente dedotto e non provato nella consistenza.
In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, il Giudice ha condannato l’attrice alla restituzione della polizza di cui all’investimento dichiarato nullo ma non anche alla restituzione dei frutti maturati, ossia delle cedole percepite fino all’instaurazione del giudizio, ritenendo sussistente la buona fede dell’investitore con la conseguente non applicabilità di quanto stabilito dall’art. 2033 cc in tema di indebito oggettivo.
Su tale punto, il medesimo Tribunale aveva già avuto modo di pronunciarsi affermando anche in quel caso che l’investitore non è tenuto alla restituzione delle cedole percepite qualora non vi sia prova della malafede ai sensi degli articoli 2033 e 1147 cc (Tribunale Milano 11 luglio 2013).
Testo del provvedimento
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