In tema di assicurazione sulla vita, ove una polizza sia contratta a fini esclusivamente speculativi (ravvisabili, anche solo in parte, nei contratti linked), essa non potrà godere della specifica tutela riconosciuta dall’art. 1923 c.c., comma 1, secondo cui le somme dovute dall’assicuratore in base a un’assicurazione sulla vita “non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno sostenuto che, indipendentemente dal “nomen iuris” attribuito dalle parti al contratto, se dalla polizza non emergono elementi previdenziali (come un rendimento minimo o la restituzione del capitale), essa va considerata come uno strumento finanziario poiché i premi versati dall’assicurato sono investiti in prodotti finanziari e l’alea contrattuale grava completamente su di lui.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Marzia Maffei, con la sentenza n. 1950 del 24 novembre 2023.
Il caso riguardava il giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione mobiliare promossa a seguito del rigetto dell’istanza di sospensione del pignoramento formulata in seno al ricorso.
A sostegno dell’opposizione, l’opponente ribadiva le difese spiegate nella prima fase cautelare, deducendo quale unico motivo di doglianza l’impignorabilità ai sensi dell’art. 1923 c.c. delle somme pignorate di cui alla polizza assicurativa sulla vita con caratteristiche finanziario – assicurativo.
In particolare, evidenziava di aver sottoscritto la polizza facendo affidamento sulla impignorabilità delle somme ivi esplicitamente contemplata, trattandosi di un’assicurazione sulla vita in cui l’evento morte non incideva in maniera marginale ma sul “quantum debeatur“. Concludeva, quindi, per l’accoglimento dell’opposizione e la declaratoria di impignorabilità della polizza Unit Linked.
Nella contumacia del creditore procedente, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. ridotti su richiesta della stessa parte attrice.
Il Tribunale ha specificato che le polizze miste o indicizzate (unit-linked e index-linked) sono quelle polizze caratterizzate da una forte componente finanziaria, connessa ad una traslazione del rischio dall’assicuratore all’assicurato (c.d. rischio speculativo) ed una prestazione dovuta dall’assicuratore non predeterminata in misura certa, ma rapportata ai risultati finanziari esterni. L’elemento caratterizzante tale tipologie di polizze è il rischio finanziario, che, nelle così dette linked “pure” grava interamente sull’assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi, mentre le polizze linked garantite assicurano la restituzione del capitale al concludersi del periodo contrattuale.
Il Giudice ha evidenziato che la natura finanziaria delle polizze pone problemi diversi, come quello relativo alla applicabilità dell’art. 1923 c.c., comma 1, secondo cui le somme dovute dall’assicuratore in base a un’assicurazione sulla vita “non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.
Questo regime di favore per l’assicurato consistente nella impignorabilità e nella insequestrabilità della prestazione assicurativa – si giustificherebbe in base al fatto che le polizze vita sono strumenti volti alla previdenza e al risparmio, e non anche quando una polizza sia contratta a fini esclusivamente speculativi (ravvisabili, anche solo in parte, nei contratti linked).
Secondo il Tribunale “nella specie, utilizzando a fini ermeneutici il criterio di rilevanza causale del rischio assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell’una e dell’altra parte, si giunge al convincimento, sulla base del concreto ed effettivo contenuto del negozio, che la polizza oggetto di discussione, pur rientrando nella categoria di quelle polizze cosiddette “miste”, cioè caratterizzate dalla compresenza di aspetti assicurativi e speculativi, presenta una forte e prevalente connotazione dell’elemento legato all’investimento ed alla speculazione in cui l’evento morte dell’assicurato incide solo in modo marginale sul quantum debeatur mancando un bilanciamento tra l’entità della prestazione garantita in caso morte e il capitale versato.
E che nella fattispecie la finalità di investimento finanziario sia prevalente sulla funzione previdenziale si evince dal fatto che il premio sia stato unico (cioè versato dal contraente in un’unica soluzione anticipata), che i rischi finanziari di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati o di ottenere un capitale caso morte inferiore ai premi versati sono a carico del contraente; che rispetto al rischio demografico l’entità della copertura assicurativa non risulta bilanciata con l’ammontare del premio versato dal contraente (Euro 160.000,00) in funzione anche all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento”.
Per tali motivi, è stata affermata la natura finanziaria della polizza sottoscritta e la conseguente pignorabilità della polizza stessa.
L’opposizione è stata rigettata. Nulla per le spese di lite in favore della parte convenuta vittoriosa, rimasta contumace.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORABILITA’ POLIZZE ASSICURATIVE: L’ART. 1923 CC NON SI APPLICA SE SONO STRUMENTI FINANZIARI DI PURO RISCHIO
VA ANALIZZATA LA FUNZIONE CUI ASSOLVE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Palermo, Pres. Pignataro – Rel. Minutoli | 15.12.2021 | n.12299
POLIZZE VITA: IN ASSENZA DI GARANZIA SUL CAPITALE IL PRODOTTO È UN INVESTIMENTO FINANZIARIO
IL RISCHIO DI PERFORMANCE È PER INTERO ADDOSSATO ALL’ASSICURATO CHE VA INFORMATO AI SENSI DEL TUF
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti | 30.04.2018 | n.10333
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno