ISSN 2385-1376
Testo massima
Le polizze “Index Linked” comportano un rischio di investimento per il cliente, in quanto le prestazioni sono correlate all’andamento di un indice di mercato e si pongono in una via intermedia tra le polizze-vita tradizionali (delle quali mutuano, di regola, la disciplina applicabile) e gli investimenti in borsa.
Ne consegue che, non solo il rendimento delle prestazioni è determinato a posteriori, sulla base dei risultati degli investimenti dei premi, ma può anche mancare qualsiasi forma di garanzia da parte della compagnia in ordine alla restituzione del capitale.
Nel caso di polizze “Progetto Atlantic Bond Index”, collegate a titoli Lehman, ricadono interamente sul cliente le conseguenze pregiudizievoli dovute al fallimento del Gruppo statunitense, essendo la compagnia assicuratrice tenuta da contratto a garantire il “risultato” (e dunque, quantomeno, la restituzione del capitale), salvo il caso di insolvenza dell’emittente, che resta comunque terza rispetto al contratto tra cliente ed impresa assicuratrice.
Tale clausola non esclude, per l’impresa intermediaria, l’aleatorietà della polizza ed è altresì rispettosa della disciplina normativa vigente nel periodo in cui la polizza è stata offerta sul mercato (in cui il fallimento della Lehman Brothers non era neppure prevedibile).
Sono i principi espressi dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Maria Letizia Vallo, con la sentenza n. 20973 del 23 ottobre 2014, che ritorna sul tema caro a questa rivista della prevedibilità del fallimento del gruppo Lehman Brothers e delle eventuali responsabilità degli intermediari, in una prospettiva che valorizza le caratteristiche strutturali delle c.d. polizze “Index Linked”, connesse ad obbligazioni struttrate della stessa Lehman.
Nel caso di specie, un cliente/assicurato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma, sul presupposto di aver stipulato una polizza assicurativa: “progetto Index Linked Atlantic Bond” collegata ad un’obbligazione strutturata emessa dalla Lehman Brothers Trasury Co BV, della durata di sei anni, e di non essere stata rimborsata alla scadenza.
Si è opposta al decreto ingiuntivo la Compagnia assicuratrice, deducendo di non essere tenuta all’adempimento della prestazione assicurativa, in quanto il contratto prevedeva la sospensione della prestazione in caso di insolvenza della società emittente il titolo sottostante e che, nel caso di specie, il fallimento improvviso della Lehman Brothers aveva determinato la sopravvenuta illiquidità della obbligazione assicurativa.
In particolare la Compagnia richiamava la struttura generale di tali polizze, espressamente contemplate nel ramo III delle assicurazioni sulla vita e definite dall’art. 2, comma 1, D. Lgs. N. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) come “le assicurazioni, di cui ai rami I, II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo dei risparmio o fondi interni, ovvero a indici o altri valori di riferimento“.
In altri termini, per effetto della sottoscrizione di simili contratti, la somma che l’impresa assicuratrice è tenuta a corrispondere al cliente nel momento in cui si verifichi l’evento attinente alla vita umana in esse dedotto è parametrata ad un indice di mercato od a un altro valore di riferimento (nel caso di specie, l’andamento del titolo Lehman richiamato).
La Compagnia evidenziava che le singole clausole contenute nella polizza contemplavano esplicitamente l’esonero della compagnia dalla garanzia in merito all’esatta restituzione del premio versato, nel caso in cui il deterioramento della solidità patrimoniale dell’ente emittente l’obbligazione strutturata integrasse una vera e propria insolvenza (c.d. rischio di controparte).
Nel risolvere la spinosa questione, il Tribunale ha preso le mosse dalla ricostruzione esatta della struttura e delle funzioni delle polizze “Index Linked“.
Trattasi, come già detto, di strumenti di tipo “speculativo” molto complessi. In altri termini, pur essendo a tutti gli effetti delle polizze-vita (essendo ad esse applicabili la disciplina legale di queste ultime), in esse predomina la componente finanziario-speculativa, a differenza delle tradizionali polizze basate sui “bisogni previdenziali” e sulla mutualizzazione dei rischi.
Due sono le componenti “strutturali”:
-una – obbligazionaria – per garantire a scadenza il rimborso del capitale investito più la corresponsione di una o più cedole certe in corso di contratto;
-una strutturata da cui dipende la parte variabile della prestazione (extrarendimento), che può essere rappresentata da azioni, indici azionari o panieri di indici azionari nazionali ed esteri.
La complessità dello strumento è resa evidente dalla “ecletticità” dei meccanismi con cui si “scommette” su un extrarendimento al variare o meno della parte strutturante, che, a fronte di un capitale investito a medio/lungo termine con la certezza di un rendimento, seppure minimo, garantito dall’obbligazione, non garantisce il rimborso del capitale stesso nei casi di default dell’emittente (Lehman Brothers docet).
Ed è per suddetti motivi che le polizze in oggetto si pongono a metà strada tra le polizze vita tradizionali e gli strumenti finanziari speculativi, comportando un evidente rischio di investimento per il cliente.
Vista la complessità dello strumento, il Tribunale ha analizzato se, nel singolo caso di specie, la polizza sottoscritta dal cliente contenesse o meno una garanzia di rimborso, alla scadenza, del capitale versato.
Il contratto in oggetto era un “Progetto Index Linked Atlantic Bond”, per la durata complessiva di 6 anni, con decorrenza dal 21 febbraio 2003 e scadenza al 21.2.2009, in base al quale il cliente aveva versato, quale premio unico, l’importo di 70.000,00 contestualmente alla sottoscrizione della proposta di contratto, con la nota informativa e le condizioni di polizza.
Verificato che il cliente avesse ricevuto, al momento della stipula, la consegna della documentazione esplicativa, in base alla quale avrebbe dovuto esprimere in maniera consapevole il proprio consenso, il Giudice romano ha ricavato, proprio dalla nota informativa come fosse evidenziata al cliente “in grassetto” la necessità di leggere attentamente tutte le informazioni ivi contenute e gli annessi rischi.
Ebbene, proprio nell’informativa consegnata all’assicurato al momento della formulazione della proposta di contratto, (che non a caso ha lo scopo di richiamare l’attenzione sulle eventuali conseguenze economiche pregiudizievoli), era contenuta la clausola secondo la quale la garanzia di restituzione del capitale versato (c.d. garanzia di risultato) sarebbe ricaduta sull’ente assicuratore, salvo il caso di insolvenza dell’emittente l’obbligazione sottostante.
In particolare, il Tribunale ha precisato che tra cliente ed emittente non si stabilisce alcun rapporto contrattuale, in quanto l’unica controparte dell’assicurato/investitore è l’istituto assicuratore, obbligato al pagamento delle somme dovute al verificarsi delle condizioni previste in polizza (riscatto o premorienza od impossibilità di liquidare il titolo sottostante), garanzia che si esclude solo nel caso di insolvenza dell’ente emittente.
Da ciò deriva che anche per l’impresa assicuratrice le polizze “Index Linked” conservano una propria aleatorietà, sia in termini di rischio demografico, sia relativamente all’eventuale obbligo di corrispondere una prestazione maggiorata rispetto al controvalore attuale del titolo sottostante.
Nel caso di specie, tuttavia, l’insolvenza del gruppo Lehman Brothers ha integrato la causa di esclusione della garanzia di rimborso del capitale versato assunta dall’impresa assicuratrice, secondo una ripartizione del rischio di investimento rispettosa della disciplina normativa vigente nel periodo in cui la polizza è stata offerta sul mercato (in cui il fallimento della Lehman Brothers non era neppure prevedibile).
Il Tribunale romano ha così accolto l’opposizione spiegata dall’impresa assicuratrice, revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore del cliente ed accertando, nella specie che:
a. non vi fosse nessuna responsabilità della Compagnia;
b. le clausole contenute fossero valide e debitamente illustrate con l’adempimento dei c.d. obblighi informativi in capo all’impresa assicuratrice;
c. la Compagnia non si era assunta nessun rischio in merito all’insolvenza, secondo una ripartizione del rischio di investimento rispettosa della disciplina normativa vigente nel periodo in cui la polizza è stata offerta sul mercato.
La tematica, sotto il profilo della imprevedibilità del fallimento Lehman, può essere approfondita con la consultazione della apposita Rassegna Giurisprudenziale, a cura della redazione di Ex Parte Creditoris.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 577/2014