ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Giudice di Pace di Palermo, con sentenza del 23/10/2012, si è pronunciata in materia di responsabilità del custode, sancendo la responsabilità delle Poste Italiane per delle illegittime operazioni on line per ricariche telefoniche mai disposte e tanto meno autorizzate dal titolare del carta di debito.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Giudicante ha raggiunto la prova della responsabilità delle Poste Italiane ex artt.1766 e 1768 cc.
In particolare dalle risultanze testimoniali, nonché della CTU tecnica-contabile, era emerso che le Poste Italiane, sino al mese di aprile 2012 non avevano adottato a tutela del cliente, sistemi informatici di sicurezza adeguati ed idoenei ad impedire, nei prelievi on line, l’interferenza illegittima di soggetti terzi atteso che, il titolare delle Postepay non risultava dotato di ulteriori credenziali di accesso (quale la cd. One Time Password ) ma solo delle Userd e password, accertate come non idonee ad impedire operazioni non autorizzate da parte di soggetti estranei al rapporto.
Alla luce di tali elementi è stata affermata la responsabilità delle Poste Italiane non solo, si ripeta, per violazione degli artt. 1766 e 1768 cc ma anche per violazione dell’art.15 del D.Lgs. 196/2003 cd. Codice della privacy a mente del quale: “chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile“.
Detta disposizione ben specifica il titolo di responsabilità delle Poste, per non aver dimostrato, sia nei fatti che processualmente, “di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno“.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.___ R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da
D.R.;
attore
contro
Poste Italiane S.p.a.;
convenuta costituita
Oggetto : responsabilita’ aquiliana.
Conclusioni : come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del 16/01/2012, l’attore citava in giudizio la predetta convenuta al fine di sentire dichiarata la responsabilita’ di quest’ultima, ed essere risarcito, a seguito dell’evento verificatosi il 14.11.2009, allorquando lo stesso visionava, tramite estratto contabile relativo al servizio di conto corrente con carta Postepay (n.XXX), l’esistenza di due prelievi (dell’importo complessivo di 250), relativo alla ricarica on line di due schede telefoniche, mai disposta dallo stesso.
A seguito del fatto, l’attore sporgeva denuncia contro ignoti e chiedeva il risarcimento della suindicata somma a Poste Italiane, responsabile per la violazione degli artt. 1766 e 1768 c.c.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta attribuiva la responsabilità dell’evento a carico dell’attore, attesa la sicurezza dei propri standard relativi al sistema di pagamento on line.
Sul piano istruttorio, si ammetteva interrogatorio formale del Dott. S. C. che, nella qualità di responsabile dell’Ufficio Carte della Divisione Bancoposta, affermava che
– all’epoca dei fatti considerati, non esisteva la c.d. One Time Password, ossia il sistema autorizzativo di operazioni tramite password dispositiva temporanea ;
– pertanto, in quel periodo le operazioni on line venivano effettuate con le modalità contrattuali previste (ossia, tramite nome utente e password personale, come documentato da parte attrice) ;
– solo a decorrere dall’aprile del 2012, Poste Italiane, rendendosi conto della problematica rappresentata dall’interferenza di soggetti estranei nei c.d. prelievi on line, dotavano i loro clienti della One Time Password.
All’esito dell’istruzione dibattimentale, e dall’analisi degli atti di causa, si ritiene raggiunta la prova della responsabilita’, in capo alla convenuta Poste Italiane S.p.a., in ordine ai fatti di causa.
In base al combinato disposto di cui agli artt. 1766 e 1768 c.c. ricorrendo nella fattispecie considerata un contratto di deposito bancario si evince infatti la violazione della diligenza del buon padre di famiglia (richiesta dalla normativa codicistica) da parte della convenuta che, nel caso di specie, esercita professionalmente l’attività di custodia di somme di denaro.
A ciò aggiungasi che l’art. 15 del Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) dispone in subiecta materia che “chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile”, norma quest’ultima che disciplina la responsabilità da cose in custodia, particolarmente rigorosa, laddove si richiede la prova, per il responsabile, “di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
A tal proposito, indubbia valenza probatoria assumono le risultanze dell’interrogatorio formale come sopra evidenziate, e vieppiù l’analisi di una relazione di consulenza tecnica (disposta dal Tribunale Ordinario di Trapani nel 2009, in altro processo), ed offerta in giudizio dalle stesse Poste Italiane, dalla cui lettura si desume infatti che :
– nella “maggior parte dei servizi on line, per l’identificazione dell’utente, è solito fare ricorso ad un’accoppiata composta da : 1. un nome utente o userid che serve per dichiarare al sistema la propria identità ; 2. una password che solamente il soggetto ed il sistema conoscono e che conferma la dichiarazione di identità, autorizzando alle funzioni ed ai servizi connessi con quel profilo ;
– in molti casi, particolarmente per quelli bancari, la citata accoppiata è integrata da una o più credenziali ulteriori al fine di creare un ingresso multi livello, differenziando la prima autorizzata alla sola visualizzazione, dalle altre così dette dispositive da utilizzarsi per i movimenti di denaro ;
– per i servizi inerenti il caso in esame (ossia la carta Postepay) l’autenticazione avveniva tramite un solo livello”.
Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, va affermata la responsabilità di Poste Italiane S.p.a. per il danno verificatosi all’attore, Sig. D.R, danno che appare legittimo quantificare nell’importo di 250,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 05.07.2010 e sino al soddisfo.
Stante la specificità della controversia, avente ad oggetto anche questioni di carattere presuntivo, si ritiene che ricorrano i presupposti processuali per compensare fra le parti le spese di lte.
PQM
In accoglimento della domanda attorea, proposta da D. R, come sopra rappresentato e difeso, in data 16/01/2012, dichiara la convenuta Poste Italiane S.p.a. responsabile dell’evento di danno verificatosi il 14.11.2009.
Conseguentemente, condanna Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell’importo di 250,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 05.07.2010 e sino al soddisfo, in favore dell’attore D.R.
Spese processuali compensate.
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 23/10/2012. Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)
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Numero Protocolo Interno : 98/2012