Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., deve essere richiesto nel giudizio esecutivo da chi intende proporlo, deve essere autorizzato dal Giudice dell’Esecuzione e deve essere introdotto e svolto nelle forme endoesecutive previste dal nuovo art. 549 c.p.c.. La nuova formulazione di tale articolo dispone infatti che “se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il Giudice dell’Esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo”.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Pasquale Vairo, con la sentenza n. 452 del 07.03.2019.
Nel caso in esame, una società ha sottoposto ad esecuzione forzata i crediti per somme di denaro che un Comune, suo debitore, vantava nei confronti di una Banca, terzo pignorato. Nel processo esecutivo, l’istituto di credito ha reso la prescritta dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., mentre il Comune ha spiegato opposizione all’esecuzione, chiedendone la sospensione.
Con l’accoglimento di quest’ultima istanza, è stato concesso dal Giudice dell’Esecuzione un termine di 60 giorni per introdurre il giudizio di opposizione all’esecuzione.
La società, con atto di citazione avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., ha quindi convenuto in giudizio il Comune e la Banca, chiedendo di accertare e dichiarare l’esistenza e l’entità del credito che il Comune vanta nei confronti della Banca e che quest’ultima venga intimata a pagare a pagare la somma pignorata. Sia l’ente che l’istituto di credito, nel costituirsi, hanno eccepito l’inammissibilità della domanda attorea.
Su questa eccezione si fonda la decisione del giudice irpino che ha accolto quanto avanzato dalle parti convenute. Secondo il Comune e la Banca, infatti, la società avrebbe instaurato erroneamente un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (mai richiesto nel giudizio esecutivo né autorizzato dal G.E.), anzichè il giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., così come disposto dal primo provvedimento del G.E.
Le domande proposte dall’attore, nel caso di specie, possono essere attinenti soltanto ad un giudizio di “accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.” e non ad un giudizio di “opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, col quale si può invece chiedere la verifica dell’esistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata. Tale procedimento, ricorda l’Organo giudicante, ha struttura bifasica e si articola in una prima fase, che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione ed è finalizzata solo alla decisione sull’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., ed una seconda fase, a carattere eventuale, che determina l’instaurazione del giudizio di cognizione vero e proprio destinato all’istruzione e decisione nel merito della causa che si conclude con la pronuncia di accoglimento o di rigetto. Per instaurare un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., invece, è necessario richiederlo nel giudizio esecutivo, previa autorizzazione del G.E.
Nel caso di specie, l’instaurazione di un simile procedimento è stata ritenuta irrituale, in quanto la società non l’ha richiesto, né ha contestato, nell’ambito del procedimento esecutivo, la dichiarazione di quantità ex art. 549 c.c. avanzata dalla Banca.
Il Tribunale ha pertanto evidenziato che la società ha instaurato un giudizio di “accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.” mediante notifica di atto di citazione al Comune ed alla terza pignorata Banca, oggettivamente e palesemente errato da un punto di vista procedimentale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PPT: L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO VA PROPOSTO SOLO CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
INAMMISSIBILE SE INTRODOTTO CON CITAZIONE DOPO LA DICHIARAZIONE DEL TERZO SENZA LA PRONUNCIA DEL GE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Triglione Lorella | 06.09.2018 | n.1560
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ppt-laccertamento-dellobbligo-del-terzo-va-proposto-solo-con-opposizione-agli-atti-esecutivi
PPT: IL CREDITORE PROCEDENTE DEVE PROVARE L’ESISTENZA E L’OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE DEL TERZO VERSO IL DEBITORE
IL TERZO DEVE PROVARE IL VERIFICARSI DI UN FATTO ESTINTIVO O MODIFICATIVO DELLA PRETESA ATTOREA E LA SUA ANTERIORITÀ RISPETTO A NOTIFICA ATTO
Sentenza | Tribunale di Padova, GOT Avv. Giuseppe Primicerio | 12.02.2016 | n.554
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ppt-il-creditore-procedente-deve-provare-lesistenza-e-loggetto-dellobbligazione-del-terzo-verso-il-debitore
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