L’art. 26bis, co. 2, c.p.c. (“Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti, è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”) è destinato a disciplinare non la giurisdizione, ma solo la competenza in materia di espropriazione forzata di crediti per cui ove non possa operare tale norma deve ritenersi – sussistendone i presupposti – applicabile la norma di chiusura dell’art. 18, co. 2, c.p.c..
La giurisdizione in materia di espropriazione presso terzi deve essere valutata alla stregua dei criteri che regolano la giurisdizione con riferimento al rapporto dal quale il credito deriva ed anche in relazione all’ubicazione del bene.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ove il debitore sia residente all’estero (per cui non potrà operare il criterio dell’art. 26bis c.p.c.) deve ritenersi rilevante la residenza del creditore, applicando la norma di chiusura dell’art. 18, co. 2, c.p.c.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Milano, nella persona del G.E. dott. Giuseppe Fiengo, con l’ordinanza del 19.05.2016.
In particolare, si trattava di procedimento di espropriazione forzata di crediti, pendente innanzi al Tribunale di Milano, per il recupero della somma di € 21.693,53 da debitore residente in Francia, cui veniva regolarmente notificato atto di pignoramento.
Nel corso della procedura, il terzo interpellato dichiarava la predetta somma già vincolata, causa altro e diverso procedimento di espropriazione forzata di crediti pendente presso il Tribunale di Roma.
La semplice lettura della ricostruzione fattuale che precede, rende subito evidente la complessità del procedimento per le numerose problematiche giuridiche poste all’attenzione del giudice dell’esecuzione: perfezionamento della notifica dell’atto di pignoramento al debitore, giurisdizione del giudice italiano, competenza territoriale e contemporanea pendenza di più procedure di espropriazione forzata di crediti in fori differenti.
I. In ordine alla regolarità della notifica dell’atto di pignoramento al debitore esecutato residente in Francia, il Tribunale riteneva perfezionatosi l’iter notificatorio, in quanto la dicitura “Non reclamé”, secondo la legge francese, non fungerebbe da elemento ostativo. Infatti, in ossequio all’art. 7 del regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo, la notifica di un atto giudiziario in uno Stato membro deve avvenire secondo la legge dello Stato richiesto.
II. In ordine alla giurisdizione del giudice italiano, il Tribunale precisava, preliminarmente, l’impossibilità di ancorare la decisione sul punto all’art. 26bis, comma II, c.p.c., trattando quest’ultimo di competenza territoriale, non già di giurisdizione.
Fatta questa premessa, il giudicante disattendeva sia l’orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (cfr. sentenza 5827/1981), secondo le quali il criterio selettivo sarebbe quello del “luogo in cui è sorta o va adempiuta l’obbligazione”; sia l’orientamento di autorevole dottrina che, viceversa, propenderebbe per il criterio del “luogo in cui si trova il terzo pignorato”, essendo quest’ultimo il soggetto passivo della procedura.
Ed invero, il Tribunale, partendo dall’assunto per cui è il credito il vero oggetto della espropriazione presso terzi, sosteneva che sarebbe stato più corretto individuare la giurisdizione in rapporto alle norme che ne regolano il rapporto sottostante.
In altri termini, trattandosi di credito scaturente da un rapporto di conto corrente in essere presso una filiale italiana, la giurisdizione non potrebbe che essere – in riferimento al rapporto – quella italiana, con la conseguenza che la stessa dovrebbe ritenersi esistente anche per la procedura di espropriazione presso terzi.
III. In ordine alla competenza territoriale, il giudicante rilevava l’inapplicabilità dell’art. 26bis, comma II, c.p.c. – per non avere, il debitore esecutato, residenza, dimora o domicilio nel territorio della Repubblica – in favore dell’art. 18, comma II, c.p.c., il quale, nella predetta ipotesi, permette di incardinare il giudizio nel foro del luogo in cui risiede l’attore.
Sulla scorta di tali considerazioni, sia il creditore istante nella procedura in commento, che quello nella diversa procedura pendente innanzi ad altro ufficio giudiziario, avrebbero correttamente adito i Tribunali di Milano e Roma.
IV. In ordine alla contemporanea pendenza dei suddetti processi di espropriazione presso terzi, il Tribunale escludeva la possibilità del simultaneus processus mediante ricorso ad istituti quali litispendenza, riunione e traslatio iudicii: la prima, per diseguaglianza di soggetti; la seconda, per diseguaglianza di uffici giudiziari e la terza, per assenza del requisito dell’incompetenza del giudice adito.
Pertanto, il giudicante, ritenuta la assoluta necessità di garantire l’eguaglianza tra i creditori, concludeva “onerando” il creditore istante di intervenire nella procedura pendente innanzi al Tribunale di Roma – in quanto promossa per prima – e fissava nuova udienza per l’assegnazione della somma residua.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE: è sempre ammesso anche se inferiore al trattamento minimo vitale
La legge consente l’esecuzione nella misura di un quinto dello stipendio
Ordinanza | Tribunale di Palermo, Dott.ssa Elvira Mauceri | 16.08.2016 |
PIGNORAMENTO DEL QUINTO: è sempre ammissibile anche per stipendi di esiguo ammontare
Il trattamento pensionistico non è assimilabile a quello stipendiale
Ordinanza | Tribunale di Messina, Dott.ssa Ivana Acacia | 18.05.2016 |
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: dopo l’ordinanza di assegnazione, il creditore non può notificare direttamente il precetto al terzo
È necessario il preventivo invito bonario al pagamento; in mancanza si configura l’abuso dello strumento esecutivo
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Amendola – Rel. Barreca | 10.05.2016 | n.9390
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