La dichiarazione di quantità resa in senso positivo dal terzo pignorato, per errore di fatto non imputabile, può essere rettificata o revocata fino alla ordinanza di assegnazione.
E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. De Stefano- Rel. Tatangelo nella sentenza del 14/05/2021 n. 13144
Nel caso di specie, una società effettuava un’espropriazione mobiliare presso terzi, pignorando i canoni spettanti all’esecutata in forza di due distinti contratti di locazione.
Sorgevano contestazioni sulla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c e, pertanto, veniva promosso giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in seguito al quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere relativamente ai crediti derivanti dal secondo contratto di locazione, mentre la domanda del creditore procedente rispetto agli altri contratti veniva rigettata in primo grado e poi accolta in appello.
Veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione da parte della terza pignorata.
In merito alla controversia in esame, la Cassazione ha affermato che la dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 547 c.p.c.-fino al momento dell’ordinanza di assegnazione- può essere oggetto di revoca o modifica, laddove vi sia stato un errore di fatto incolpevole.
La dichiarazione di cui trattasi rappresenta atto del processo esecutivo, volto a definire l’oggetto dell’espropriazione presso terzi e a dare concretezza all’indicazione -anche generica- che della cosa pignorata è tenuto a dare il creditore nell’atto di pignoramento.
Orbene, secondo una tesi, la dichiarazione considerata erronea andrebbe impugnata con opposizione agli atti esecutivi, mentre secondo altra ricostruzione il terzo ha l’onere di revocarla immediatamente, data la sua natura sostanzialmente confessoria, proponendo eventualmente opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione che fosse stata emessa senza tenere conto dell’intervenuta revoca.
Pertanto, la dichiarazione del terzo non è revocabile ad nutum, in caso di errore, ma solo qualora sia scusabile, quindi incolpevole e, comunque, finchè non si sia consolidato l’affidamento del creditore attraverso l’ordinanza di assegnazione, ex artt. 552 e 553 c.p.c.
Il terzo potrà, a sua volta, fare opposizione agli atti esecutivi contro tale ordinanza, emessa nonostante la tempestiva revoca o sostituzione della dichiarazione erronea, ovvero senza tenere conto degli effetti della sua rettifica.
Sotto altro aspetto, v’è da specificare che la revoca o la rettifica dell’erronea dichiarazione di quantità è estranea all’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in quanto intimamente legata allo svolgimento del processo esecutivo.
L’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo presuppone che essa sia già stata risolta dal giudice dell’esecuzione: se quest’ultimo ritenga inammissibile la revoca o la rettifica della dichiarazione positiva inizialmente resa dal terzo, assegnerà i crediti pignorati, mentre, in caso contrario, disporrà gli accertamenti di cui all’. 549 c.p.c., su richiesta del creditore procedente, atteso il contenuto negativo della dichiarazione modificata.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione deve provvedere alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, sia per dare stabilità al pagamento – altrimenti privo di titolo – effettuato nelle more dalla terza pignorata al creditore procedente -il quale, diversamente, sarebbe rimasto esposto a un’azione di ripetizione d’indebito- sia per la liquidazione delle somme dovute per interessi e spese.
Onde evitare che l’emissione dell’ordinanza di assegnazione -costituente titolo esecutivo- comporti per la terza pignorata il rischio di dovere sostenere un doppio pagamento, basta allegare che il pagamento sia già avvenuto, qualora in base all’ordinanza fosse stata effettivamente avviata un’azione esecutiva.
L’eventuale riassunzione avrebbe la finalità di permettere l’emissione puramente formale dell’ordinanza di assegnazione, con la previa liquidazione del credito e l’imputazione delle somme assegnate prima agli interessi e alle spese di esecuzione e, di poi, al capitale.
Per tutte le ragioni suesposte la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, confermando il principio secondo cui la dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 547 c.p.c. può essere modificata o revocata, qualora sia inficiata da un errore di fatto incolpevole, fino a quando non sia stata emessa l’ordinanza di assegnazione, che segna la conclusione dell’espropriazione mobiliare presso terzi.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Dopo tale momento è necessaria opposizione ex art. 617 c.p.c
Sentenza | Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco | 05.05.2017 | n.10912
in senso contrario e diverso:
PPT: L’ERRATA DICHIARAZIONE DI QUANTITÀ È RETTIFICABILE ANCHE DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLE SOMME
E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’ORDINANZA EX ART. 617 C.P.C
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Enrica Bertolotto | 02.03.2017 | n.205
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