ISSN 2385-1376
Testo massima
Il carattere negativo costante del saldo di conto corrente esclude, quindi, l’applicabilità della norma di cui all’art. 543 c.c., per il quale il pignoramento produce i suoi effetti, tra i quali – con riferimento al terzo pignorato – l’inopponibilità rispetto al creditore pignorante di una qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta; ma tutto ciò a patto che, alla data della notificazione del pignoramento, il conto corrente presenti un saldo attivo.
Questo il principio affermato dalla Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmé Rel. Vivaldi, con la sentenza del 30-03-2015 n. 6393.
Sebbene il creditore abbia la possibilità di procedere al pignoramento di somme che siano direttamente disponibili al debitore, esso può essere effettuato solo su saldo attivo e non su versamenti.
Ne consegue anche che, con saldo negativo, in caso vengano effettuati versamenti sul conto corrente del debitore da lui stesso o da terzi dopo un pignoramento, questi non sono a loro volta pignorabili perché destinati a ripristinare la provvista, almeno finché continua a persistere lo stato di scoperto.
Il conto corrente bancario, infatti, dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative.
Mentre, dunque, il creditore ben può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, una volta che esse siano, invece, affluite sul conto corrente bancario il pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non i singoli versamenti; e ciò perché il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente (così anche Cass. 25.2.1999 n. 1638).
Nel caso di specie, poi, si trattava di un conto corrente affidato, con la conseguenza della irrilevanza degli eventuali versamenti successivi al pignoramento che, finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto.
In conclusione, il conto bancario con saldo passivo non è pignorabile e non lo sono neanche tutti i successivi versamenti fatti dal correntista o da terzi in suo favore finché lo scoperto non sia stato completamente ripristinato.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 199/2015