Segnalato dall’avvocato Giorgio Orioli del foro di Ferrara
Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che costituisce un autonomo giudizio di cognizione, sorge incidentalmente nel corso del procedimento esecutivo ed è finalizzato all’individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, a seguito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo.
Pertanto, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, pur trovando svolgimento nell’ambito dell’esecuzione forzata, costituisce un ordinario giudizio di cognizione, assoggettato alle ordinarie regole processuali.
Incombe, pertanto, sul creditore procedente, attore nel giudizio ex art. 548 c.p.c., fornire la prova in ordine alla esistenza ed all’oggetto dell’obbligazione del terzo verso il debitore, mentre grava sul terzo pignorato, provare l’intervenuto verificarsi di un fatto estintivo o modificativo della pretesa attorea, oltre la sua anteriorità rispetto alla notifica dell’atto di pignoramento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, Got Giuseppe Primicerio, con la sentenza n. 554 del 12.02.2016.
Nel caso di specie, con atto di pignoramento presso terzi, una società creditrice procedente in liquidazione, sottoponeva a pignoramento tutte le somme dovute e debende da parte di tre differenti Istituti di credito, ciascuno fino alla concorrenza del proprio credito portato da tre successive ordinanze munite della formula esecutiva.
Rese dai terzi le dichiarazioni di rito, parte procedente chiedeva l’assegnazione dei crediti ed il G.E. si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice, rilevato che con apposita dichiarazione uno dei terzi affermava la sussistenza di un debito contratto dall’esecutato nei suoi confronti, invitava il creditore procedente a notificare al terzo copia del verbale affinché provvedesse ad integrarne la dichiarazione e sospendeva il procedimento, disponendo l’introduzione del contenzioso ex art. 548 c.p.c..
Il Tribunale di Padova richiamava, preliminarmente, il principio ormai consolidato nella giurisprudenza maggioritaria, secondo cui il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che costituisce un autonomo giudizio di cognizione, sorge incidentalmente nel corso del procedimento esecutivo ed è finalizzato all’individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, a seguito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo.
Pertanto, proseguiva il Giudice adito, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, pur trovando svolgimento nell’ambito dell’esecuzione forzata, costituisce un ordinario giudizio di cognizione, assoggettato alle ordinarie regole processuali.
Tanto premesso, incombe sul creditore procedente, attore nel giudizio ex art. 548 c.p.c., fornire la prova in ordine alla esistenza ed all’oggetto dell’obbligazione del terzo verso il debitore, mentre grava sul terzo pignorato l’onere della prova dell’intervenuto verificarsi di un fatto estintivo o modificativo della pretesa attorea, oltre alla sua anteriorità rispetto alla notifica dell’atto di precetto.
Con riferimento alla fattispecie concreta, a ben vedere, doveva ritenersi onere del terzo provare quanto affermato in sede di dichiarazione integrativa circa il sorgere della dichiarata obbligazione debitoria in data anteriore alla notifica del pignoramento.
Il Tribunale, esclusa nel caso in esame, l’esistenza di posizioni debitorie del debitore esecutato anteriori al pignoramento, accoglieva la domanda di accertamento di parte attrice, condannando il terzo ed il debitore esecutato a ristorare parte attrice del quantum dovuto per il 50% ciascuna.
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