L’attestazione della Cancelleria di mancata iscrizione a ruolo delle procedure esecutive non è sufficiente a disporre lo svincolo delle somme atteso il tenore dell`art. 164 ter disp. att. c.p.c., secondo il quale “Quando il pignoramento divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato”. È necessaria, pertanto, la dichiarazione del creditore procedente.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Angelo Mario Esposito, con la sentenza n. 173 dell’8 agosto 2023.
Con atto di citazione, un correntista evocava in giudizio innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Lagonegro la banca, deducendo di essere titolare di rapporto bancario di conto corrente con la convenuta e che, avendo ricevuto comunicazione di pignoramento presso terzi, la predetta apponeva il relativo vincolo cautelativo.
Successivamente l’attrice, avendo transatto le procedure esecutive ed avendo ottenuto liberatoria dai creditori, chiedeva, tramite il proprio difensore a mezzo PEC in data 29.10.2021 e 15.12.2021, di voler provvedere allo svincolo delle somme. Alla data di notifica dell’atto di citazione (27.12.2021), la Banca non aveva ancora provveduto allo svincolo delle somme predette e, pertanto, l’attore, concludeva chiedendo un risarcimento del danno di € 2.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l’istituto di credito convenuto, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita e mediazione, e, nel merito, il rigetto della avversa domanda per violazione dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c. perché l’attore non aveva mai inviato la prevista dichiarazione, nonché in quanto infondata in fatto e diritto.
Per il Tribunale la domanda attorea non poteva trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti, infatti, risultava che: 1) la parte attrice chiedeva alla banca lo svincolo delle somme pignorate; 2) la convenuta banca rispondeva chiedendo venisse fornita la prova della estinzione delle procedure; 3) la parte attrice allegava attestazione della cancelleria da cui risultava la non iscrizione a ruolo di procedure esecutive.
Proprio rispetto a tale ultimo documento, il Giudice ha ritenuto che da solo non bastasse e non fosse sufficiente a disporre lo svincolo delle somme, atteso che la portata normativa del pignoramento presso terzi imponeva alla Banca di liberare le somme a seguito di dichiarazione da parte del creditore procedente.
L’art. 164 ter dis. att. c.p.c., infatti, dispone ” Quando il pignoramento divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato“.
Tale dichiarazione non era mai pervenuta alla convenuta banca, che aveva provveduto a riscontrare tempestivamente le richieste dell’attore chiedendo la dichiarazione del creditore procedente ex art. 164 ter disp. att, c.p.c. senza che l’attore si fosse mai attivato per chiedere allo stesso di volerla inviare alla Banca.
Per tali motivi la domanda è stata rigettata con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PPT: L’ESTINZIONE DEL PIGNORAMENTO DEL MEDESIMO CONTO CORRENTE NON AUTORIZZA LA BANCA TERZA PIGNORATA ALLO SVINCOLO
L’AVVENUTA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUSTODIA EX ART. 546 C.P.C. NON PUÒ PREGIUDICARE I DIRITTI DEL CREDITORE PROCEDENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo | 21.11.2019 | n.30500
PIGNORAMENTO: IL TERZO PIGNORATO, CUSTODE DELLE SOMME PIGNORATE, È TENUTO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI
TALI FRUTTI CIVILI DI ACCRESCONO AL COMPENDIO SEQUESTRATO O PIGNORATO
Sentenza | Corte di Cassazione, III Sez. civile, Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo | 06.06.2019 | n.15308
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