Possono e devono essere impugnati unicamente con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. i provvedimenti del G.E., di nullità del pignoramento e negazione dell’assegnazione; oppure in caso di somme pignorabili con conseguente assegnazione, nel caso di dichiarazione positiva del terzo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola, Giudice Triglione Lorella, con la sentenza n. 1560 del 6 settembre 2018.
Nell’ambito di un giudizio di espropriazione mobiliare presso terzi, il creditore procedente, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva domanda di accertamento dell’obbligo del terzo BANCA, dell’esistenza e della relativa quantificazione delle somme dovute e debende al debitore da parte del terzo, in virtù della dichiarazione positiva di cui all’art. 547 c.p.c. resa in udienza da quest’ultimo, con la specificazione che sul saldo esistente erano state adottate dal debitore delibere di impignorabilità.
Si costituiva in giudizio la BANCA (TERZO), affermando di essersi limitata a dichiarare soltanto il saldo attivo esistente al momento del pignoramento, nonché l’esistenza delle due delibere di impignorabilità.
All’udienza del 7 Giugno 2018, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale adito rilevava che, nel caso in esame, vertendo la discussione proprio sulla impignorabilità del bene oggetto di esecuzione presso terzi, la domanda costituiva materia di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che nessuna delle parti in causa aveva spiegato opposizione in tal senso.
Invero, alla dichiarazione positiva del terzo era seguita la allegazione delle delibere di impignorabilità, quindi, o il Giudice dell’esecuzione d’ufficio avrebbe dovuto rilevare la nullità del pignoramento e negare l’assegnazione; oppure avrebbe dovuto ritenere le somme pignorabili e procedere all’assegnazione, di conseguenza i provvedimenti potevano e dovevano essere impugnati unicamente con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non con il rimedio azionato.
Per i sopraesposti motivi il Tribunale di Nola ha dichiarato l’inammissibilità della domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
PPT: REVOCABILE LA DICHIARAZIONE EX ART. 547 C.P.C. FINO ALLA PRONUNCIA DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
DOPO TALE MOMENTO È NECESSARIA OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C
Sentenza | Cassazione civile, terza sezione, Pres. Vivaldi Roberta Rel Rossetti Marco | 05.05.2017 | n.10912
PPT: L’ERRATA DICHIARAZIONE DI QUANTITÀ È RETTIFICABILE ANCHE DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLE SOMME
E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’ORDINANZA EX ART. 617 C.P.C
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Enrica Bertolotto | 02.03.2017 | n.205
PPT: SE IL CREDITO DA PIGNORARE È INDETERMINATO, L’OMESSA DICHIARAZIONE DEL TERZO NON VALE RICONOSCIMENTO
LA GENERICITÀ DEL PIGNORAMENTO IN ORDINE AL QUANTUM IMPEDISCE L’ADOZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE, PER CARENZA DEL REQUISITO DELLA LIQUIDITÀ
Ordinanza | Tribunale di Palermo, dott. Giuseppe Sidoti | 29.08.2014 |
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