L’impugnazione di un atto non sommario né provvisorio con cui il giudice dichiari l’improcedibilità della domanda ovvero la sua estinzione o con cui lo stesso definisca la procedura esecutiva per assenza o inefficacia del titolo esecutivo può essere azionata solo a norma dell’art. 617 c.p.c.
Diversamente, se adottato a fronte di contestazioni del debitore dedotte come motivi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non estingue il processo esecutivo ed è reclamabile ex art. 624 c.p.c.
L’accertamento dell’improseguibilità dell’azione ha natura dichiarativa, quindi prende efficacia solo dopo essere divenuto irrevocabile; pertanto, medio tempore permangono i vincoli scaturenti dal pignoramento, ivi compreso l’obbligo di custodia del terzo, che configura un effetto sostanziale dell’incardinata procedura.
La natura definitiva del provvedimento può dirsi tale solo quando l’ordine, testuale o implicito, di liberazione dei beni pignorati diventa irreversibile in seguito alla scadenza del termine per proporre opposizione o con il rigetto o l’estinzione dell’opposizione.
Ne discende la legittimità del rifiuto opposto dal terzo pignorato allo svincolo delle somme fino alla definitività dell’estinzione dell’opposizione proposta dal creditore procedente ex art. 617 c.p.c.
Inoltre, l’inesigibilità del credito alla data di emissione del decreto ingiuntivo e la sua soddisfazione senza ritardo comportano rispettivamente l’irripetibilità delle spese del procedimento monitorio e l’inesistenza del credito accessorio degli interessi di mora.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi con la sentenza n. 430 del 7 aprile 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’avvenuta violazione degli obblighi di custodia ex art. 546 c.p.c. non può pregiudicare i diritti del creditore procedente
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo | 21.11.2019 | n.30500
Tali frutti civili di accrescono al compendio sequestrato o pignorato
Sentenza | Corte di Cassazione, III Sez. civile, Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo | 06.06.2019 | n.15308
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