Segnalato dall’avv.Stefano Bazzani de foro di Genova
In tema di espropriazione presso terzi, la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell’ordinanza e fondata sull’erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere soltanto con l’impugnazione dell’ordinanza stessa ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ed entro il termine decorrente dalla conoscenza legale della medesima.
Il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è l’unico esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l’hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Alessandria Dott.ssa Enrica Bertolotto con la sentenza del 02.03.2017 n.205.
Nel caso di specie una società creditrice pignorava presso più banche le somme dovute da una società sua debitrice, poi fallita.
Una banca rendeva positiva dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., dichiarando di assoggettare a pignoramento le somme corrispondenti alla totalità del credito.
In successiva udienza, altro istituto di credito rendeva dichiarazione positiva per un minore importo, precisando, però, l’impignorabilità di detti importi ex art. 159 TUEL, ed il giudice dell’esecuzione liberava le somme vincolate presso il suddetto istituto di credito emettendo ordinanza di assegnazione delle somme pignorate presso la prima banca.
Successivamente la banca, ravvedutasi dell’errore materiale nella dichiarazione di quantità resa, atteso che sul conto corrente intestato alla società non vi era l’intero importo ma una somma di gran lunga inferiore, proponeva opposizione che veniva rigettata.
Contro il rigetto veniva presentato reclamo, anch’esso respinto sul presupposto della mancata dimostrazione dell’errore di fatto in cui era incorsa la banca.
La terza pignorata, instaurava, dunque, il giudizio di merito al fine di far accertare e dichiarare l’errore in cui era incorsa nel rendere la positiva dichiarazione ex art.547 c.p.c. sia in riferimento all’ammontare delle somme di cui era debitrice, sia con riferimento alla mancata segnalazione della sussistenza di precedenti pignoramenti, chiedendo, per l’effetto, di dichiararsi inefficace l’ordinanza di assegnazione alla luce del fallimento della debitrice esecutata.
Si costituiva la creditrice opposta asserendo che l’attrice avrebbe dovuto correggere la propria dichiarazione entro il termine ex art. 547 c.p.c. e non entro il termine ex art. 617 c.p.c.; contestando l’allegazione della prova fornita circa l’esistenza dell’errore, e, infine, sostenendo, l’inammissibilità della revoca parziale della dichiarazione di terzo, non potendo la confessione essere revocata ma solo invalidata, ritenendo, altresì, che l’intervenuto fallimento della debitrice fosse del tutto ininfluente, posto che il procedimento di assegnazione delle somme era intervenuto quando la società debitrice era ancora in bonis; proponeva, quindi, al contempo domanda riconvenzionale tesa all’accertamento dei danni subiti per aver, confidando nella correttezza della dichiarazione resa, liberato altro istituto di credito terzo pignorato.
Il giudice rilevava che l’affermazione della convenuta si poneva in contrasto con il costante orientamento di legittimità, che individua nell’opposizione agli atti esecutivi lo strumento processuale utilizzabile dal terzo pignorato incorso nell’errore di dichiarazione ex art. 547 c.p.c, anche nell’ipotesi in cui la contestazione del credito oggetto di assegnazione derivi da fatti anteriori alla pronuncia dell’ordinanza e sia fondata sull’erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo.
In merito alla prova fornita da parte attrice circa l’esistenza dell’errore, il Tribunale ha concordato con le argomentazioni della parte, rilevando preliminarmente che l’esatta corrispondenza tra l’ammontare del credito oggetto di pignoramento e la dichiarazione positiva fornita dalla banca costituisse, di per sé, un dirimente indizio di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, ed inoltre che la Banca avesse fornito adeguata prova dell’errore producendo la lista dei rapporti intestati alla società pignorata – dalla quale emergeva l’esistenza di un unico rapporto attivo -, l’estratto autentico delle scritture contabili riportante i movimenti del suddetto conto, nonché l’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e tutti gli estratti conto, dai quali risultava che all’atto della notifica del pignoramento vi era sul conto un saldo creditore minore rispetto oggetto di pignoramento, ed espletava, altresì, prova testimoniale sulle cause che avevano determinato l’errore materiale di digitazione.
In ragione dei suesposti rilievi il Tribunale ha accolto l’opposizione ex art. 617 c.p.c., riconoscendo l’errore della banca nel rendere la dichiarazione quantitativa ex art.547 c.p.c e per l’effetto ha annullato l’ordinanza di assegnazione con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: STOP ALLA NOTIFICA DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE CON IL PRECETTO
SI CONFIGUREREBBE, DIVERSAMENTE, UN ABUSO DELLO STRUMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL TERZO
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. – Rel. De Stefano | 02.02.2017 | n.2724
IL TERZO DEVE PROVARE IL VERIFICARSI DI UN FATTO ESTINTIVO O MODIFICATIVO DELLA PRETESA ATTOREA E LA SUA ANTERIORITÀ RISPETTO A
Sentenza | Tribunale di Padova, GOT Avv. Giuseppe Primicerio | 12.02.2016 | n.554
LA GENERICITÀ DEL PIGNORAMENTO IN ORDINE AL QUANTUM IMPEDISCE L’ADOZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE, PER CARENZA DEL REQUISITO DELLA LIQUIDITÀ
Ordinanza | Tribunale di Palermo, dott. Giuseppe Sidoti | 29.08.2014
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno