Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa, con nota di accompagnamento
La dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venir meno gli effetti degli eventuali successivi distinti e autonomi pignoramenti aventi ad oggetto i medesimi beni; la violazione in buona fede da parte del terzo degli obblighi di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. non fa venir meno gli effetti conservativi del pignoramento e non pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo, con l’ordinanza n. 30500 del 21.11.2019.
A seguito della ricezione di un atto di pignoramento di un credito, il terzo resta soggetto agli obblighi di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. e gli atti estintivi del suo debito successivi a tale notificazione non hanno effetti nei confronti del creditore procedente, ai sensi dell’art. 2917 c.c.. In caso di successivi distinti pignoramenti, il vincolo gravante sul terzo è ricollegabile a ciascuno di essi, di modo che se uno dei pignoramenti perde effetti, restano fermi quelli degli altri. Perché vengano meno gli obblighi di custodia del terzo e gli effetti di cui all’art. 2917 c.c. è dunque necessario che perdano effetti tutti i pignoramenti e ciò può avvenire esclusivamente laddove sia pronunciato uno specifico provvedimento di estinzione in relazione a ciascuno di essi.
L’avvenuta violazione degli obblighi di custodia derivanti dall’art. 546 c.p.c. da parte del terzo in buona fede, in conseguenza dell’erronea supposizione dell’avvenuta estinzione della procedura esecutiva non può comunque pregiudicare in nessun caso i diritti del creditore procedente (specie se incolpevole). In tale situazione, infatti, restano fermi tutti gli effetti del pignoramento, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 2917 c.c., che rendono inefficace il pagamento effettuato dal terzo dopo la notifica del pignoramento, salvi gli eventuali diritti risarcitori del terzo stesso nei confronti del soggetto che, inducendolo colposamente in errore, gli abbia provocato l’eventuale danno (costituito dall’obbligo di procedere nuovamente al pagamento del medesimo debito in favore del creditore pignorante, senza eventualmente poter recuperare l’importo corrisposto al debitore).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEQUESTRO O PIGNORAMENTO DI CONTO CORRENTE COINTESTATO: NECESSARIA L’INDICAZIONE DEI DATI DEL COINTESTATARIO
SARÀ POI ONERE DEL CREDITORE PROCEDENTE PROVVEDERE ALL’AVVISO EX ART. 599 C.P.C..
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 24.09.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sequestro-o-pignoramento-di-conto-corrente-cointestato-necessaria-lindicazione-dei-dati-del-cointestatario
PIGNORAMENTO: IL TERZO PIGNORATO, CUSTODE DELLE SOMME PIGNORATE, È TENUTO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI
TALI FRUTTI CIVILI DI ACCRESCONO AL COMPENDIO SEQUESTRATO O PIGNORATO
Sentenza | Corte di Cassazione, III Sez. civile, Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo | 06.06.2019 | n.15308
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-il-terzo-pignorato-custode-delle-somme-pignorate-e-tenuto-alla-corresponsione-degli-interessi
ESECUZIONE FORZATA: SE IL TERZO NON RENDE LA DICHIARAZIONE, PAGA LE SPESE DI GIUDIZIO
SONO A CARICO DEL TERZO LE SPESE DEL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO SORTO PER IL SUO RIFIUTO DI RENDERE LA DICHIARAZIONE
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Unico Dott. Vincenzo Staccone | 25.04.2014 | n.454
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-se-il-terzo-non-rende-la-dichiarazione-paga-le-spese-di-giudizio
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