In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.
Va rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando sia mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato
Va disposta la rimessione al giudice di primo grado, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Saija, con l’ordinanza n. 12075 del 13 aprile 2022, dichiarando la nullità del procedimento con rimessione del giudizio di primo grado affinché si proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
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