L’ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo, può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perchè superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto.
Il terzo pignorato non può essere gravato ingiustamente di spese, privandolo della possibilità, coessenziale alla funzione stessa del termine per adempiere di venti giorni tra l’emissione del titolo esecutivo e la notifica del precetto, di adempiere spontaneamente alla propria obbligazione senza sostenere ulteriori oneri.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 24/05/2017, n. 13112.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: DOPO L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE, IL CREDITORE NON PUÒ NOTIFICARE DIRETTAMENTE IL PRECETTO AL TERZO
È NECESSARIO IL PREVENTIVO INVITO BONARIO AL PAGAMENTO; IN MANCANZA SI CONFIGURA L’ABUSO DELLO STRUMENTO ESECUTIVO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Amendola – Rel. Barreca | 10.05.2016 | n.9390
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE III
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1140/2016 proposto da:
CREDITORE
– RICORRENTE –
contro
BANCA SPA
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza n. 14423/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
CREDITORE propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 14423/2015, depositata in data 2.7.2015, con la quale il Tribunale di Roma in sede di appello ha confermato l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla BANCA, con la quale si contestava il diritto della creditrice assegnataria a procedere esecutivamente nei suoi confronti per le spese del precetto, pur avendo la banca pagato nei termini fissati dall’ordinanza di assegnazione.
Resiste la Banca con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, esaminata la memoria prodotta da parte ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
Con il PRIMO MOTIVO la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., non avendo il tribunale pronunciato in merito alla sollevata inammissibilità della opposizione, che avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 617 c.c., nel termine di decadenza di venti giorni dalla notifica dell’atto, e ribadisce i motivi per i quali, a suo avviso, l’opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Preliminarmente va detto che non è formalmente denunciata l’omessa pronuncia, riconducibile sub art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e che comunque il tribunale, pronunciando nel merito, e dando atto dell’avvenuta proposizione della eccezione di inammissibilità della opposizione in quanto opposizione agli atti, abbia implicitamente ritenuto trattarsi di opposizione all’esecuzione.
Questa qualificazione è peraltro esatta, come già affermato da questa Corte, da ultimo con Cass. n. 11493 del 2015: “L’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicchè legittimamente quest’ultimo si avvale dell’opposizione all’esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all’esecuzione l’opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all’eccesso delle somme richieste con il precetto, l’aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge)“.
Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, sebbene non sia in discussione che l’ordinanza di assegnazione costituisca titolo esecutivo nei confronti del terzo (tra le altre, Cass. n. 30457 del 2011), e si ammetta che essa possa essergli notificata unitamente al precetto, nondimeno se nell’ordinanza viene fissato al terzo un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che paghi nel termine non può comunque essere tenuto al pagamento delle spese di precetto ove intimate, in quanto superflue ed in quanto il credito intimato non è ancora esigibile quando gli viene precettato o è già stato addirittura pagato (come nella specie, in cui il BANCA aveva provveduto al pagamento della somma portata dall’ordinanza nei venti giorni dalla notifica della stessa).Diversamente opinando si verrebbe a gravare il terzo pignorato di un ingiustificato aggravio di spese, privandolo della possibilità, coessenziale alla funzione stessa del termine per adempiere di venti giorni tra l’emissione del titolo esecutivo e la notifica del precetto, di adempiere spontaneamente alla propria obbligazione senza sostenere ulteriori oneri.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017
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