LA MASSIMA
L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione, risultando inapplicabile il disposto dell’art. 479, comma 3, c.p.c.. In caso contrario, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente potendo il terzo agire in opposizione all’esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto.
Questi i principi espressi nell’ordinanza n. 29605 del 11.12.2017 della Corte di Cassazione, sez. 6, Pres. Adelaide, Rel. Cons. Enrico.
IL CONTESTO NORMATIVO
ARTICOLO 479 CPC – NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
TERZO COMMA Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
ARTICOLO 95 CPC – SPESE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
IL CASO
Un creditore dopo aver ottenuto ordinanza di assegnazione relativamente ad un procedimento di pignoramento presso terzi, notificava la detta ordinanza unitamente al precetto alla Banca quale terzo pignorata.
La Banca, terzo pignorato, corrispondeva solo la sorte indicata nell’ordinanza e, a fronte dell’esecuzione poi promossa dal creditore, proponeva opposizione che veniva accolta dal Giudice, che condannava l’esecutante al rimborso delle spese processuali.
Avverso detta sentenza il creditore propose appello che, parimenti, veniva rigettato dalla Corte territoriale con condanna dell’appellante al rimborso delle spese processuali.
Il creditore, dunque, impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione sul presupposto che l’ordinanza ai sensi dell’art. 553 cpc costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e che il terzo pignorato, dopo il deposito dell’ordinanza di assegnazione, diventa debitore in proprio nei confronti del creditore procedente, il quale ha così pieno diritto di notificargli l’atto di precetto.
La Suprema Corte ha ritenuto che il creditore avrebbe dovuto dapprima procedere alla notificazione dell’ordinanza e, in caso di inadempimento, avrebbe potuto provvedere alla notifica dell’atto di precetto.
Tale principio, già affermato in diverse pronunce, conferma l’assunto secondo il quale l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo a favore dell’assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a sua conoscenza o, in alternativa, dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.
Alla luce di tali motivi la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
PPT: OVE TERZO ADEMPIA ENTRO 20 GIORNI DA NOTIFICA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE ESCLUSO PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRECETTO
STOP a ingiustificati aggravi di costi non necessari
Ordinanza | Cassazione civile Sez. VI, Pres. Amendola – Rel. Rubino | 24.05.2017 | n.1311
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: STOP ALLA NOTIFICA DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE CON IL PRECETTO
SI CONFIGUREREBBE, DIVERSAMENTE, UN ABUSO DELLO STRUMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL TERZO
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. – Rel. De Stefano | 02.02.2017 | n.2724
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: DOPO L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE, IL CREDITORE NON PUÒ NOTIFICARE DIRETTAMENTE IL PRECETTO AL TERZO
È necessario il preventivo invito bonario al pagamento; in mancanza si configura l’abuso dello strumento esecutivo
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Amendola – Rel. Barreca | 10.05.2016 | n.9390
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