
In materia di pignoramento presso terzi, la legislazione vigente non consente di calcolare la quota pignorabile dello stipendio al netto dell’assegno di mantenimento che il debitore sia tenuto a corrispondere ai figli e/o coniuge, anche se a seguito di un provvedimento divorzile sia trattenuta una parte dello stipendio, destinandone una parte al mantenimento dei figli e una parte al mantenimento dell’ex coniuge.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Ivana Peila, con l’ordinanza del 16 aprile 2025.
Un creditore, cessionario dei crediti di una Banca, notificava atto di pignoramento presso terzi alla società presso cui era impiegato il debitore.
Il terzo pignorato rendeva una dichiarazione, in cui affermava che il debitore percepiva un reddito mensile medio netto di euro 1.777,34 e l’ammontare del TFR pari ad euro 29.794,72 lordi.
In particolare, vi era contestazione sull’importo da sottoporre a ritenuta, in quanto il terzo aveva rappresentato che effettuava una trattenuta alla fonte di euro 500,00 ex art. 156, 6 co. c.c. nonché art. 8 della L. 898/1970, in virtù del dispositivo di una sentenza divorzile.
Il creditore contestava la dichiarazione del terzo, affermando che l’interpretazione fornita non era rispettosa dell’art. 547 cpc perché la ritenuta non rientrava nel perimetro delle cessioni e dei precedenti. Chiedeva, pertanto, che il giudice procedesse all’assegnazione senza considerare la suddetta trattenuta nella base di calcolo del quinto pignorabile con ogni conseguenziale provvedimento.
Il Giudice dell’esecuzione decideva assegnando in pagamento al creditore procedente, salvo esazione e fino a concorrenza del credito vantato, il quinto della retribuzione che il terzo pignorato aveva dichiarato di dovere al debitore esecutato, al netto di trattenute fiscali e previdenziali, nonché il quinto del T.F.R. in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di cui alla dichiarazione del terzo pignorato (da calcolare al lordo della somma corrisposta a titolo di assegno di mantenimento).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA MANCATA O L’INESISTENTE NOTIFICA DETERMINA L’INESISTENZA DEL PIGNORAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino- Rel. Saija | 27.11.2023 | n.32804
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: NUOVI ADEMPIMENTI PER IL CREDITORE PROCEDENTE
LA RIFORMA IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2022
LA NULLITÀ VA RILEVATA DI UFFICIO E VA DISPOSTA LA RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Saija | 13.04.2022 | n.12075
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LA PROCEDURA SEGUE SEMPRE IL FORO DEL GIUDICE DEL LUOGO DEL DEBITORE
L’ART. 26 BIS C.P.C., COMMA 2, L.162/2014 INDIVIDUA UN FORO SPECIALE
Ordinanza | Cassazione Civile Sez. VI – 1, Pres. Valitutti – Rel. Parise | 16.02.2021 | n.3881
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