Segnalata da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Nell’espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione; mentre se l’errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c..
In assenza di revoca od impugnativa, l’ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti.
Non è possibile privare di efficacia il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione contro il terzo pignorato senza che questo presenti alcun vizio formale, e senza che nessuno ne abbia denunciato l’illegittimità nelle forme prescritte dall’art. 617 c.p.c..
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, terza sezione civile, Pres. Roberta Vivaldi – Rel. Marco Rossetti, con la sentenza n. 10912 del 05.05.2017.
Una creditrice conveniva in giudizio una società terza pignorata, e sul presupposto dei crediti vantati verso alcuni suoi debitori esecutati, a loro volta, creditori della stessa pignorata, le notificava due atti di precetto, al fine di ottenere il pagamento dell’importo assegnatole dal G.E. mediante due ordinanze.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la terza pignorata, e nonostante la dichiarazione positiva resa dalla stessa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. successivamente al pignoramento, proponeva opposizione all’esecuzione, eccependo la nullità, l’inesistenza nonché l’inefficacia del pignoramento e rispettiva ordinanza di assegnazione, ed asserendo che il Giudice avesse inibito la creditrice di mettere in esecuzione le suddette ordinanze di assegnazione.
Nel merito, tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello, accoglievano l’opposizione formulata dalla società terza pignorata, dichiarando inesistente il diritto della creditrice, e ritenendo che dal momento in cui viene eseguito un pignoramento immobiliare, i canoni di locazione divengono indisponibili a favore del primo creditore pignorante, sicché il successivo provvedimento di assegnazione del credito, pronunciato nell’ambito della diversa procedura di pignoramento presso terzi, non sviluppa effetti sino a quando non si concluda l’espropriazione immobiliare, considerando, infine, irrilevante la circostanza che l’ordinanza di assegnazione delle somme sia stata o meno impugnata.
Promuoveva ricorso per cassazione la creditrice denunciando l’erroneità della sentenza per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
La Suprema Corte, discostandosi dalla pronuncia della Corte d’Appello, ha considerato che nell’ambito della procedura di espropriazione presso terzi introdotta dal creditore era stata pronunciata una ordinanza di assegnazione conforme alla dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 547 c.p.c., e avverso cui, peraltro, non era stata proposta opposizione, ragion per cui, ha specificato che non è possibile privare di efficacia il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione contro il terzo pignorato senza che questo presenti alcun vizio formale, e senza che nessuno ne abbia denunciato l’illegittimità nelle forme prescritte dall’art. 617 c.p.c..
Nel merito, ha disposto che nell’espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione; mentre se l’errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ed inoltre, che in assenza di revoca od impugnativa, l’ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti.
Alla luce delle ragioni suesposte cassava la sentenza della Corte d’Appello.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PPT: L’ERRATA DICHIARAZIONE DI QUANTITÀ È RETTIFICABILE ANCHE DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLE SOMME
E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’ORDINANZA EX ART. 617 C.P.C
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Enrica Bertolotto | 02.03.2017 | n.205
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: STOP ALLA NOTIFICA DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE CON IL PRECETTO
SI CONFIGUREREBBE, DIVERSAMENTE, UN ABUSO DELLO STRUMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL TERZO
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. – Rel. De Stefano | 02.02.2017 | n.2724
PPT: IL CREDITORE PROCEDENTE DEVE PROVARE L’ESISTENZA E L’OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE DEL TERZO VERSO IL DEBITORE
IL TERZO DEVE PROVARE IL VERIFICARSI DI UN FATTO ESTINTIVO O MODIFICATIVO DELLA PRETESA ATTOREA E LA SUA ANTERIORITÀ RISPETTO A NOTIFICA ATTO
Sentenza | Tribunale di Padova, GOT Avv. Giuseppe Primicerio | 12.02.2016 | n.554
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno