ISSN 2385-1376
Testo massima
LE MASSIME
Il pignoramento dei crediti presso terzi deve contenere l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; tuttavia, in caso di omessa dichiarazione della banca nel procedimento di pignoramento presso terzi introdotto con pignoramento generico in ordine al quantum dei crediti, il provvedimento di assegnazione non è suscettibile di acquisire dignità di titolo esecutivo per carenza del requisito della liquidità.
La banca può esperire vittoriosamente l’accertamento endo-esecutivo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. al fine di far valere l’insussistenza del credito oggetto dell’ordinanza di assegnazione ove il pignoramento presso terzi introdotto sia generico senza alcuna indicazione del credito da pignorare.
IL CASO
Questi gli interessanti principi affermati dal Tribunale di Palermo, dott. Giuseppe Sidoti, con ordinanza del 29.08.2014 in materia di pignoramento presso terzi.
Con reclamo, una banca chiedeva la revoca dell’ordinanza con cui il Giudice della esecuzione mobiliare rigettava l’istanza di sospensione, formulata dal reclamante con ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di una procedura espropriativa mobiliare iniziata dal creditore procedente, il quale aveva omesso di indicare specificamente i crediti da pignorare.
La pronuncia appare particolarmente interessante perché interviene a seguito delle modifiche apportate alla disciplina relativa all’espropriazione presso terzi dalla legge di stabilità 2013, approvata sul finire del 2012 (L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Tale riforma ha cercato di “semplificare” il particolare meccanismo processuale che – ai fini dell’attuazione del pignoramento – prevedono gli artt. 548 e 549 c.p.c. per ottenere o la pacifica dichiarazione del debitor debitoris o comunque, in caso di contestazione di tale dichiarazione, l’accertamento dell’esistenza o meno del suo obbligo nei confronti dell’esecutato.
Le recenti modifiche normative – applicabili ai soli procedimenti iniziati dopo il 1° gennaio 2013 – hanno operato una fictio iuris poiché ove il terzo non renda la dichiarazione “il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553“.
In questo caso, dunque, la mancata comparizione del terzo all’udienza stabilita viene assimilata alla “non contestazione” e, come tale, fornisce l’accertamento necessario e sufficiente perché il giudice dell’esecuzione provveda a disporre la vendita o l’assegnazione delle cose o delle somme dovute dal terzo e sempre che quando il creditore procedente abbia dichiarato all’udienza stabilita di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo (a mezzo lettera raccomandata o p.e.c.), il giudice fissa una nuova udienza con ordinanza (da notificare al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza) e, laddove il terzo non compaia alla nuova udienza, ancora una volta “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma“.
Vale a dire che l’accertamento così ottenuto è sufficiente per procedere all’assegnazione o alla vendita delle cose o delle somme dovute dal terzo.
Il terzo potrà impugnare l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore impugnare “nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1” (art. 549 c.p.c.)..
Nel caso di specie il Tribunale, ha rilevato che la nuova disciplina è particolarmente rigida e penalizzante per il terzo.
Infatti, a causa del mancato coordinamento della modifica apportata all’art. 548 c.p.c con il disposto dell’art. 543 c.p.c. il creditore, da un lato, conserva la possibilità di indicare in modo generico i crediti che intende sottoporre ad esecuzione, dall’altro, tale genericità può comportare il venir meno delle condizioni per il perfezionamento della fattispecie del riconoscimento presunto, come delineata dall’art. 548 c.p.c.
Nella previgente disciplina del pignoramento presso terzi, invece, il silenzio serbato dal terzo nei confronti di una una “indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute” (art. 543, comma 2, n. 2) non consentiva una precisa individuazione dell’an (e del relativo titolo) e del quantum dell’obbligo del terzo, motivo per il quale tale individuazione sarebbe stata oggetto dell’eventuale giudizio a cognizione piena che si sarebbe aperto prima di portare a compimento il pignoramento avviato.
Nell’attuale contesto normativo, il Tribunale ha rilevato, come “risulta difficile ipotizzare che la presunzione di riconoscimento possa operare per l’intera somma pignorata, nel caso in cui la descrizione del titolo sia assolutamente generica, perché il creditore procedente si è limitato ad ipotizzare l’esistenza di un rapporto obbligatorio ma omette di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera l’obbligo del terzo, oppure (
) di quantificare l’ammontare dovuto dal terzo“
Pertanto, il provvedimento di assegnazione di un credito non specificamente determinato “non è suscettibile di acquisire dignità di titolo esecutivo, per carenza del requisito della liquidità“.
Diversamente ragionando, come in dottrina argutamente rilevato, la disposizione risulterebbe incostituzionale nella parte in cui omette l’adozione di obblighi informativi funzionali a tutelare la posizione del terzo pignorato.
LE CRITICHE
Le soluzioni adottate dal legislatore del 2012, come sopra accennato, sono state molte criticate in dottrina ed in giurisprudenza.
Infatti, da un lato, viene utilizzato come “comportamento concludente“ ai fini di una dichiarazione di scienza (e non di una dichiarazione di volontà) il mero silenzio osservato dal terzo, e, dall’altro lato, si addiviene alla configurazione di un vero e proprio obbligo sostanziale del debitor debitoris attraverso il silenzio che egli ha serbato nei confronti (non di una dichiarazione puntuale di sussistenza di tale obbligo e della sua causa, ma) di una “indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute” (art. 543, comma 2, n. 2).
Non si vede, cioè, come una mera indicazione generica del creditore procedente, senza puntuale individuazione dell’an e del quantum del credito o dei beni da pignorare, possa di per sé costituire il fondamento di un vero e proprio obbligo sostanziale del terzo, semplicemente per il fatto che quest’ultimo ha omesso di rendere la richiesta dichiarazione. In questo caso, molto più semplicemente, nel silenzio del debitor debitoris, vengono a mancare i presupposti sia per consentire che il mero silenzio del terzo valga come consapevole rinuncia a contestare quanto affermato dal creditore e per “integrare” una vera e propria dichiarazione di scienza ai fini del completamento del pignoramento, sia per consentire al giudice di pronunciare l’ordinanza di assegnazione del credito.
L’interessante pronuncia del Tribunale di Palermo chiarisce i limiti entro i quali può operare il riconoscimento implicito del terzo pignorato nelle ipotesi in cui quest’ultimo non renda la dichiarazione di cui all’art. 548 c.p.c.
La disposizione in commento stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, deve ritenersi non contestato dal terzo il credito del debitore “nei limiti indicati dal creditore“.
Il Tribunale ha chiarito quale significato assume tale locuzione normativa, e cioè: “se il legislatore ha inteso riferirsi alla misura della pretesa esecutiva azionata dal creditore con il precetto ed il pignoramento (ed in tal caso il riconoscimento implicito opererebbe nella misura del credito per il quale si procede e menzionato nell’atto di pignoramento), oppure alla indicazione almeno generica delle somme dovute dal terzo al debitore (ed in tal caso il riconoscimento implicito coinciderebbe con la individuazione dell’oggetto del pignoramento compiuta a cura del creditore ex art. 543 comma 2 nr. 2 cpc)“.
I giudici palermitani hanno aderito apertamente alla seconda opzione ermeneutica ritenendo che, diversamente argomentando, sarebbe “del tutto irragionevole ipotizzare che il riconoscimento implicito debba operare in modo automatico e sino a copertura del credito nei termini azionati dal creditore pignorante; ai sensi dell’art. 548 cpc nella sua nuova formulazione, deve piuttosto ritenersi che omettendo di collaborare, il terzo ha inteso confermare la sussistenza del rapporto con i beni del debitore nei termini indicati dal creditore nel pignoramento“.
In altri termini, la presunzione di riconoscimento rileva esclusivamente di fronte ad un atto di pignoramento che indichi analiticamente i beni dovuti dal terzo; mentre laddove ciò non sia (e manchi un’effettiva dichiarazione del terzo), nonostante il disposto del nuovo testo legislativo, la situazione oggettiva non consentirà al giudice dell’esecuzione di procedere ulteriormente.
Diversamente, il creditore rimane titolare della facoltà di invocare un accertamento endo-esecutivo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale palermitano, il pignoramento presso terzi appariva generico in ordine al quantum del rapporto debitorio intercorrente tra la banca reclamante e l’esecutato in quanto non erano stati precisamente individuate le somme dovute; conseguentemente, l’ordinanza di assegnazione è stata ritenuta priva del requisito della liquidità.
In conclusione, il Giudice ha accolto il reclamo della banca e per l’effetto ha sospeso l’ordinanza impugnata poiché, a causa della genericità, non costituiva “valido titolo esecutivo“.
Si segnala che, da ultimo, l’art. 19, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, ha nuovamente modificato l’art. 548 c.p.c. abrogando il primo comma e sostituendo il secondo, che ora recita: “Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza e’ notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.“.
La recentissima riforma normativa è apparsa come scelta obbligata dato il rigore della previgente disciplina.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 478/2014