L’art. 480 c.p.c. non prevede alcuna sanzione per il caso di omesso avvertimento circa la possibilità per il debitore di accedere alle modalità alternative di soluzione della crisi, che, peraltro, non può ritenersi incidere in alcun modo sugli effetti e sulla funzione del precetto quale atto prodromico all’inizio della esecuzione forzata e potrebbe, al più, farsi valere nella esecuzione iniziata senza il prescritto avvertimento.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Bianca Ferramosca, con la sentenza n. 16698 del 26.08.2019.
Una società ha proposto opposizione avverso un precetto, in forza di un titolo esecutivo costituito da mutuo ipotecario stipulato con una banca. La società ha dedotto, fra le altre cose, la nullità del precetto per omesso avviso al debitore che può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Tale motivo di opposizione agli atti esecutivi è stato ritenuto infondato dal Giudice, sulla base della disposizione dell’art. 480, co. 2, c.p.c. Tale norma, infatti, pur prevedendo come obbligatorio l’avvertimento nell’atto di precetto di cui all’art.480, 2° comma c.p.c. di poter ricorrere ad un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice in ipotesi di sovraindebitamento, non ha previsto alcuna sanzione in caso di mancata osservanza dello stesso. È orientamento ormai diffuso presso i tribunali di merito quello di considerare il mancato avviso alla società debitrice come una mera irregolarità. Infatti, non si può pronunciare una nullità se non è espressamente prevista dalla legge, il che rende impraticabile il ricorso alla analogia e del tutto irrilevante l’indagine circa l’effettivo pregiudizio che il vizio dell’atto possa aver prodotto nell’interesse tutelato dalla norma;
L’Organo giudicante, in questo caso, aderendo al tale arresto giurisprudenziale, aggiunge altresì che l’omesso avvertimento circa la possibilità per il debitore di accedere alle modalità alternative di soluzione della crisi non può incidere in alcun modo sugli effetti e sulla funzione del precetto quale atto prodromico all’inizio della esecuzione forzata e potrebbe, al più, farsi valere nella esecuzione iniziata senza il prescritto avvertimento.
Pertanto, ritenendo infondato questo motivo di opposizione, unitamente ai successivi, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione della società condannandola alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECETTO: irrilevante il mancato avviso della procedura di sovraindebitamento
Si tratta di una mera irregolarità formale
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Dott.ssa Alessandra Medi | 22.06.2016 | n.761
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-irrilevante-il-mancato-avviso-della-procedura-di-sovraindebitamento
PRECETTO: la mancanza dell’avvertimento introdotto dal D.L. 83/2015 non è causa di nullità
In difetto di espressa previsione normativa l’intimazione è valida e può “sorreggere” la fase esecutiva
Ordinanza | Tribunale di Frosinone | 28.01.2016 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-la-mancanza-dell-avvertimento-introdotto-dal-d-l-83-2015-non-e-causa-di-nullita
PRECETTO: è necessario il nuovo avvertimento al debitore per il ricorso ad organismo di composizione
La mancanza determina nullità del precetto
Ordinanza | Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Gabriella Mennuni | 23.12.2015 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-e-necessario-il-nuovo-avvertimento-al-debitore-per-il-ricorso-ad-organismo-di-composizione
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