ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui con il precetto in rinnovazione si intimi anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l’ultimo precetto, in sé valido poiché non integrante un frazionamento di un credito unitario ed un abuso del diritto di agire esecutivamente, è però illegittimo per la parte relativa a tali spese.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini, con ordinanza pronunziata in data 23/05/2014 in materia di esecuzione forzata.
Nel caso di specie, una società aveva proposto reclamo avverso la pronunzia con cui il Giudice dell’esecuzione aveva sospeso l’integrale efficacia esecutiva di un precetto in rinnovazione dalla stessa notificato sul presupposto che in tale atto fossero state inserite indebitamente anche le spese del primo precetto con cui la società aveva promosso l’azione esecutiva.
Ebbene, il Tribunale di Reggio Emilia, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha preliminarmente rilevato che il precetto in rinnovazione è un atto che non ha alcuna utilità procedimentale, posto che l’inizio di una esecuzione implica che il precetto originario possa essere utilizzato per tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito e, nel caso in cui con il precetto in rinnovazione si intimi anche il pagamento delle spese dei precedenti precetti, l’ultimo precetto può considerarsi in sé valido ma è illegittimo per la parte relativa a tali spese.
Il Giudice ha quindi precisato che la richiesta delle spese relative ad un precetto precedente rende illegittimo non già l’intero precetto in rinnovazione, ma solo la parte di tale precetto relativa a tali spese.
Ed infatti, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione del precetto “non costituisce affatto, a differenza del frazionamento di un credito unitario, abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l’importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione”.
Pertanto, la rinnovazione del precetto “configura senza dubbio un’attività legittima purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il reclamo e sospeso solo parzialmente l’efficacia esecutiva del titolo.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 335/2014