ISSN 2385-1376
Testo massima
Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l’azione di cognizione ordinaria; ed invero, una volta che l’obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della notifica del precetto.
Questo è il principio affermato dalla Cassazione Civile, Sez. lavoro, Pres. De Cesare Rel. Bandini, con la sentenza del 13 maggio 2015, n. 9807.
Nel caso di specie, un avvocato agiva per il recupero delle spese sostenute in qualità di distrattario, relativamente al pagamento delle competenze giudiziali portate in sentenza, successive all’emissione del titolo azionato. In relazione a tali somme era stato intimato già un atto di precetto ed il Giudice, in accoglimento dell’opposizione avanzata dal debitore, osservava che tali somme sarebbero potute essere recuperate solo attraverso un ordinario giudizio di cognizione.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il creditore.
La Corte ha rigettato il ricorso sulla scorta del consolidato principio di diritto secondo cui il credito azionato dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente (Cass. n. 21070/2009; Cass. n. 11804/2007; Cass. n. 17134/2005).
In conclusione, il diritto del difensore distrattario non potrebbe essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di quel solo provvedimento, si fonderebbe, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 267/2015