ISSN 2385-1376
Testo massima
L’omesso avvertimento nel precetto della possibilità di porre rimedio, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo, come previsto dall’attuale secondo comma dell’art. 480 cpc, non è sanzionabile con la nullità in difetto di espressa previsione normativa.
È quanto stabilito dal Tribunale di Frosinone con l’ordinanza del 28 gennaio 2016.
L’esatta comprensione dei termini della questione postula una preliminare ricognizione del parametro normativo di riferimento.
Il novellato secondo comma dell’art. 480 c.p.c. (per effetto del D.L. n.83/2015), in forza del quale il precetto deve contenere l’avvertimento della possibilità per il debitore, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Duplice, a ben vedere, la ratio sottesa all’introduzione dell’avviso nel corpus dell’atto di precetto: da un lato quella di prevenire e contrastare il sovraindebitamento, dall’altro quella di facilitare il recupero del credito.
Tanto premesso, nella fattispecie oggetto della pronuncia che ci occupa, a seguito della notifica di un atto di precetto da parte della banca, il debitore intimato promuoveva opposizione all’esecuzione, con contestuale istanza di sospensione dell’esecutorietà del titolo, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell’atto di precetto sul presupposto dell’omesso avvertimento de quo.
Instauratosi il contraddittorio, il creditore procedente contestava le avverse doglianze eccependo, in particolare, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità del precetto nella norma sopra citata.
Così succintamente ricostruita la base d’indagine, il Tribunale di Frosinone, con il decisum in commento, ha nettamente respinto le tesi dell’opponente, rigettando la domanda di sospensione dell’esecutorietà del titolo azionato.
Con un’inversione di tendenza rispetto a qualche recente arresto giurisprudenziale di merito (cfr., in species, Tribunale di Milano, sezione esecuzioni mobiliari, ordinanza del 23.12.2015) la decisione aderisce quindi all’orientamento che correttamente valorizza il principio della tassatività delle ipotesi di nullità ex art. 156, comma primo cpc, puntualizzando in ogni caso che l’eventuale invalidità del precetto non incide sulla validità del titolo, così non giustificando la richiesta di sospensione dell’esecutorietà del medesimo.
Il Tribunale ha così respinto ogni doglianza spiegata dall’opponente, rinviando l’esame delle contestazioni di merito all’udienza già fissata per la successiva fase ordinaria dell’opposizione.
Testo del provvedimento
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