La mancata indicazione nel precetto dell’avvertimento di cui all’art. 480,comma 2, c.p.c., avente ad oggetto la possibilità per il debitore con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, va dedotta attraverso lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, previsto dall’art. 617 c.p.c..
L’omessa specificazione dell’avvertimento in esame non determina la nullità dell’atto di precetto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Giuseppe Fiengo, con l’ordinanza del 18.02.2016.
Nella fattispecie in questione, un debitore esecutato, con ricorso in opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell’ambito di un procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi, chiedeva la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto e del relativo titolo esecutivo, deducendo la mancanza all’interno dell’atto di precetto, dell’avvertimento relativo alla possibilità per il debitore di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, nonché la nullità dell’atto di pignoramento fondato su precetti nulli.
Il creditore procedente chiedeva, dal canto suo, il rigetto dell’istanza di sospensione, deducendo l’inammissibilità dell’opposizione, qualificabile più correttamente come opposizione agli atti esecutivi e sottolineando il fatto che la mancanza dell’avviso de quo nel precetto non doveva essere sanzionata con la nullità, atteso che, comunque, l’esecutato non aveva provato di trovarsi nelle condizioni per accedere alla procedura di composizione della crisi, né di aver visto effettivamente precluso, per effetto del mancato avvertimento, l’accesso alla procedura di composizione.
Il Tribunale di Milano, preliminarmente, osservava che l’opposizione proposta doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, come tale, doveva ritenersi inammissibile essendo decorso il termine perentorio di venti giorni posto dall’art. 617 c.p.c..
Nel merito, rilevava che la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 480, co. 2, c.p.c. non poteva comportare la nullità dell’atto di precetto pur viziato.
Il Giudice adito, inoltre, da un lato sottolineava che gli “avvertimenti” previsti dalle norme processuali assolvono ad una importante funzione di garanzia, rappresentando al destinatario dell’atto che contiene l’avvertimento l’esistenza di situazione giuridiche che un soggetto normalmente sfornito di cognizione tecniche non è in grado di conoscere, dall’altro, specificava che gli interessi protetti dalla disciplina di cui all’art. 480, co. 2, c.p.c., vanno bilanciati con la garanzia del diritto di azione e di difesa e con il principio della ragionevole durata dei giudizi.
A tal proposito, il Tribunale lombardo rilevava, sulla base degli atti prodotti, che il debitore aveva avuto conoscenza dell’esistenza delle procedure disciplinate dalla L. n. 3/12 e non aveva provato di averle instaurate, né aveva richiesto un termine diretto in tal senso.
Il Tribunale di Milano, chiarito che la dichiarazione di nullità dell’atto di precetto viziato si sarebbe tradotta nell’imposizione al creditore dell’obbligo di rinnovare un atto che non avrebbe potuto portare a risultati diversi rispetto a quelli già prodotti, rigettava l’istanza di sospensione, assegnava alle parti un termine per l’introduzione del giudizio di merito e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECETTO: l’omesso avvertimento ex art. 480, comma 2, c.p.c., non ne comporta la nullità
L’avvertimento costituisce una mera informativa per il debitore e la sua mancanza determina una mera irregolarità
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Sergio Rossetti | 30.03.2016 | n.4347
PRECETTO: la mancanza dell’avvertimento introdotto dal D.L. 83/2015 non è causa di nullità
In difetto di espressa previsione normativa l’intimazione è valida e può sorreggere la fase esecutiva
Ordinanza | Tribunale di Frosinone | 28.01.2016 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno