La mancata menzione nel precetto della spedizione dell’atto notarile costituente titolo in forma esecutiva e della data di apposizione della formula esecutiva sullo stesso non ne inficia la validità, non risultando tale vizio tra quelli provocanti la nullità del precetto secondo la previsione di forma-contenuto del detto atto dettata dal comma 2 dell’art. 480 c.p.c..
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Frosinone, Giudice Roberta Bisogno, con la sentenza n. 430 del 30 giugno 2020.
Un debitore principale e il suo fideiussore hanno convenuto in giudizio una Banca deducendo, tra le altre cose la nullità del precetto in quanto privo dell’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva e della relativa data, nonché notificato senza che vi fosse allegato il contratto di mutuo munito di formula esecutiva, in mancanza inoltre della menzione della normativa di riferimento per l’eventuale esonero dalla notificazione del titolo spedito in forma esecutiva.
La Banca ha resistito in giudizio, chiedendo di respingere l’opposizione spiegata dalla debitore principale e dal fideiussore i quanto non provata in fatto ed infondata in diritto.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto agilmente superabile la doglianza formale inerente la validità del precetto, integrante opposizione agli atti esecutivi.
Sul punto, il Giudicante ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 475 c.p.c., salvo diversa disposizione legislativa, i titoli esecutivi stragiudiziali ricevuti da notaio devono recare la formula esecutiva onde esplicare la funzione esecutiva (all’apposizione provvede il notaio ai sensi dell’articolo citato comma 3 e dell’art. 153, comma 2, disp. att. c.p.c.). La notificazione del titolo munito di formula esecutiva e del precetto deve precedere l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 479 c.p.c., se la legge non prevede altrimenti.
Tuttavia, in espressa deroga alla disposizione generale da ultimo richiamata, l’art. 41, comma 1, T.U.B. prevede che nell’espropriazione forzata fondata su mutuo fondiario è escluso l’obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo. Né la legge speciale prevede che il titolo fondiario vada trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, comma 2, c.p.c. (adempimento sostitutivo della spedizione del titolo in forma esecutiva e della notifica dello stesso previsto per titoli che, per la loro natura, non sono custoditi dall’autorità emanante, non potendosene rilasciare copia in forma esecutiva).
Nel caso di specie, risulta in calce al mutuo, fondante il precetto opposto, la formula esecutiva apposta dallo stesso notaio rogante e la mancata menzione nel precetto della spedizione dell’atto notarile costituente titolo in forma esecutiva e della data di apposizione della formula esecutiva sullo stesso non ne inficia la validità, non risultando tale vizio tra quelli provocanti la nullità del precetto secondo la previsione di forma-contenuto del detto atto dettata dal comma 2 dell’art. 480 c.p.c..
Pertanto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, condannando gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell’istituto di credito opposto.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECETTO: VALIDO SE HA RAGGIUNTO LO SCOPO, ANCHE SE MANCA LA DATA DI NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE
LA FORMA DELL’ATTO PROCESSUALE NON HA VALORE IN SÉ MA È FUNZIONALE ALLO SCOPO DELL’ATTO, SOLO IN TAL SENSO È ESSENZIALE
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 28.01.2020 | n.1928
PRECETTO: NULLO SE PRIVO DELL’INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO
IL VIZIO VA TEMPESTIVAMENTE DEDOTTO CON L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Porreca | 30.09.2019 | n.24226
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