In tema di opposizione a precetto, l’atto resta valido per la parte di somme che risulta effettivamente dovuta, anche nel caso in cui si accerti la non debenza di una parte dell’importo precettato; e ciò anche laddove il debitore provveda al pagamento dopo la notificazione dell’atto di precetto e prima dell’opposizione all’intimazione, non incidendo l’adempimento sulla sua legittimità.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Porreca con l’ordinanza n. 24704 del 5 novembre 2020.
È accaduto che una società di assicurazione si opponeva al precetto intimato da un avvocato per il pagamento delle spese processuali di cui era distrattario, liquidate all’esito di un giudizio in cui il medesimo aveva assistito il cliente in proprio e in qualità di rappresentante del figlio minore.
Il nodo centrale della controversia è da rinvenirsi nella contestazione operata dall’opponente sull’ammontare della somma precettata dall’avvocato, il quale aveva richiesto il pagamento di un importo pari al doppio di quello liquidato in sentenza, sul presupposto che lo stesso aveva difeso due distinte parti processuali.
La Corte di Cassazione ha riformato le sentenze di merito le quali, in entrambi i gradi di giudizio avevano riconosciuto l’illegittimità della somma richiesta ed avevano travolto l’atto di precetto per l’intero, in quanto le parti rappresentate in giudizio costituivano in realtà un’unica posizione processuale, seppur riferita a due soggetti.
In particolare gli Ermellini hanno ribadito che laddove risulti non dovuta una parte della somma precettata all’intimato, questa circostanza non travolge l’intero atto, configurandosi al contrario solo un’ipotesi di annullamento parziale che non incide sulla sua legittimità, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non escludendo l’adempimento la legittimità dell’atto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECETTO: IL PAGAMENTO SPONTANEO NON PRECLUDE L’AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO EX ART. 2033 CC
È UN RIMEDIO ALTERNATIVO ALLA OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC
Ordinanza | Cass. Civ., III Sez., Pres. Frasca, Rel. Tatangelo | 08.06.2021 | n.15963
PRECETTO PER SOMMA ECCEDENTE QUELLA DOVUTA: QUALI CONSEGUENZE SULLE SPESE DI LITE?
E’ ILLEGITTIMA LA CONDANNA DELL’OPPONENTE ALLA RIFUSIONE DELLE STESSE
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Rossetti | 11.10.2016 | n.20374
PRECETTO: L’ECCESSIVITÀ DELLA SOMMA PORTATA NEL PRECETTO NON TRAVOLGE QUESTO PER L’INTERO
L’INTIMAZIONE RIMANE VALIDA PER LA SOMMA EFFETTIVAMENTE DOVUTA, ALLA CUI DETERMINAZIONE PROVVEDE IL GIUDICE
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro – Rel. Carluccio | 19.12.2014 | n.27032
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