Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini, con l’ordinanza n. 11242 del 6 aprile 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È AMMISSIBILE IL RICORSO STRAORDINARIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO È PRIVO DEL CARATTERE DI DEFINITIVITÀ
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scoditti – Rel. Rossetti | 03.08.2022 | n.24037
L’AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE (FIGLIA ESECUTATO) PUÒ CONCORRE AD UN NUOVO ESPERIMENTO DI VENDITA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi | 26.07.2022 | n.23338
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