Nell’espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità – deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi – del precetto stesso, non potendo l’indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Porreca, con la sentenza n. 24226 del 30.09.2019.
Una società aveva proposto opposizione avverso un atto di precetto, notificatogli da un creditore in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo, deducendone la nullità in quanto privo dell’indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del provvedimento monitorio. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo sufficiente l’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva all’ingiunzione non opposta.
La società ha così proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo. Il creditore intimato non ha svolto difese.
Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso della società e lo ha accolto, dichiarando la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell’apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà.
Come affermato dagli stessi giudici di legittimità in altre pronunce (Cass., 15/03/1969, n. 843; Cass., 30/05/2007, n. 12731; Cass., 05/05/2009, n. 10294), la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l’opposizione, nel momento in cui l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva.
Nel caso in cui vengano omesse entrambe le menzioni, l’atto di precetto è nullo in quanto si configurerebbe una situazione simile a quella dell’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo e non è suscettibile di sanatoria alcuna, ma solo di stabilizzazione qualora la parte intimata non proponga opposizione nei termini ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e la suddetta omissione non è rilevabile d’ufficio.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza nel precetto della duplice menzione non sono richieste prescrizioni formali d’indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell’ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti.
L’indicazione nel precetto del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e quella dell’apposizione della formula esecutiva, sono menzioni distintamente previste dal legislatore che corrispondono a due diverse attività e garanzie per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECETTO: IL MANCATO AVVISO DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO NON PREVEDE ALCUNA SANZIONE
NON POTREBBE COMUNQUE INCIDERE SULLA FUNZIONE DELL’ATTO ALL’INIZIO DELLA ESECUZIONE FORZATA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Bianca Ferramosca | 26.08.2019 | n.16698
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-il-mancato-avviso-della-procedura-di-sovraindebitamento-non-prevede-alcuna-sanzione
OPPOSIZIONE A PRECETTO: NON È AMMISSIBILE IL RECLAMO AVVERSO LA SOSPENSIONE DEL TITOLO
SONO RECLAMABILI I PROVVEDIMENTI DEL GE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
Ordinanza | Tribunale di Teramo, Pres.- Chiauzzi, Giudice relatore Fanesi | 24.10.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-precetto-non-e-ammissibile-il-reclamo-avverso-la-sospensione-del-titolo
PRECETTO: IRRILEVANTE IL MANCATO AVVISO DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
SI TRATTA DI UNA MERA IRREGOLARITÀ FORMALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Dott.ssa Alessandra Medi | 22.06.2016 | n.761
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-irrilevante-il-mancato-avviso-della-procedura-di-sovraindebitamento
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