ISSN 2385-1376
Testo massima
LE MASSIME
In tema di opposizione a precetto, il criterio di collegamento principale per individuare la competenza territoriale è quello del foro presso cui verrà svolta l’esecuzione e presso cui il creditore ha eletto residenza o domicilio, mentre il criterio sussidiario è quello del foro in cui è stato notificato il precetto. Tale criterio sussidiario opera non solo allorquando sono omesse la dichiarazione o l’elezione da parte del creditore intimante, ma anche nel caso in cui la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono beni dell’intimato da aggredire o suoi debitori; ed incombe sullo stesso creditore, nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480 comma 3 c.p.c., l’onere di dimostrare che nel comune indicato nell’atto di precetto per il domicilio o la residenza è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell’intimato.
La precettazione di una somma superiore a quella dovuta non travolge l’atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta.
IL CASO
Questi sono i principi affermati dal Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, Pres. Varotti, est. Morlini, con l’ordinanza del 12.09.2014 in materia di opposizione a precetto.
Un creditore intimava precetto per una somma superiore a quella dal debitore , sulla base di un titolo esecutivo giudiziale.
Avverso detto precetto proponeva opposizione il debitore, ed il Giudice monocratico, ex art. 615, comma 1, ultima parte, c.p.c., sospendeva integralmente l’efficacia esecutiva del titolo azionato.
Nei confronti del provvedimento del G.I. proponeva, poi, reclamo il creditore, deducendo l’incompetenza del giudice adito e l’insussistenza dei motivi posti alla base dell’ordinanza di sospensione.
I PRINCIPI ESPRESSI DAL TRIBUNALE
Il Tribunale ha affermato che, in tema di opposizione a precetto, la competenza territoriale è sancita dall’articolo 480 comma 3 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 27 c.p.c., cui rinvia la norma base sull’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c.
Dunque, il criterio di collegamento è duplice: in via principale, quello del “giudice del luogo dell’esecuzione“, rectius, della minacciata esecuzione, ex art. 27 c.p.c.; in via sussidiaria e nell’ipotesi di cui all’art. 480 comma 3, c.p.c., quello del “giudice del luogo in cui è stato notificato” il precetto.
Infatti, dando continuità agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, i giudici emiliani hanno ribadito che “la norma dell’art. 480 c.p.c., comma 3, attribuisce alla parte che intende promuovere l’esecuzione forzata una facoltà, che consiste nel dichiarare la propria residenza od nell’eleggere domicilio, ma, nel contempo le impone un onere, che consiste nello scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell’esecuzione. Ne deriva che, in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente, non possiede beni od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l’elezione di domicilio resta priva di effetti, ed il debitore può proporre l’opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso. E, nel relativo giudizio, è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore” (ex plurimis, Cass. n. 9670/2008, Cass. ord. 20.7.2002 n. 10642; Cass. ord. 14.6.2002 n. 8588).
Nel merito, invece, il Tribunale ha ritenuto il reclamo solo parzialmente fondato.
Invero, secondo il disposto del titolo esecutivo come integrato dalla sentenza, il debitore era stato condannato a rifondere al creditore tutte le somme che lo stesso aveva pagato ad una terza parte processuale.
Accertato per tabulas che lo il creditore aveva pagato al terzo una somma minore di quella precettata, il Tribunale ha affermato che “la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l’atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta” (cfr. per tutte la recentissima Cass. n. 7207/2014; nello stesso senso, si vedano pure Cass. n. 2160/2013 e Cass. n. 5515/2008; cfr., altresì, Trib. Reggio Emilia, ordinanza collegiale 23/5/2014).
In conclusione, il Tribunale ha parzialmente accolto il reclamo, disponendo la sospensione solo parziale dell’efficacia esecutiva del titolo.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 465/2014
Tags : 12.09.2014, Competenza territoriale per l’opposizione a precetto, criterio di collegamento principale della residenza o del domicilio eletto ove verrà svolta l’esecuzione, est. Morlini, Giacomo Romano, nullità dell’intero precetto, nullità parziale per la somma eccedente, onere della, precetto intimante il pagamento di una somma superiore a quella dovuta, Pres. Varotti, Tribunale di Reggio Emilia