Il precetto può essere considerato valido, nonostante la mancata indicazione della data di notifica dell’ingiunzione su cui è fondato, qualora, nonostante il vizio di difformità rispetto allo schema legale, vi sia stato l’eventuale raggiungimento dello scopo e il debitore sia stato messo in grado di individuare il creditore, la somma azionata e il titolo sotteso.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti, con la sentenza n. 1928 del 28 gennaio 2020.
Un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore e gli aveva notificato un atto di precetto con intimazione di pagamento. Nel corso del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale, il debitore aveva adempiuto la propria obbligazione. Secondo il giudice, tuttavia, la rifusione delle spese doveva gravare sul creditore opposto in quanto l’opposizione, se ne fosse stato esaminato il merito, sarebbe stata fondata per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.
Il creditore ha proposto ricorso per Cassazione, che lo ha accolto sulla base per cui l’omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 c. 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l’esigenza d’individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso come, ad esempio, l’indicazione dell’autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto. Pertanto, la validità dell’atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregga.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, infatti, ha il seguente schema legale:
- non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);
- deve “fare menzione” del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654 c.p.c., comma 2);
- deve “fare menzione” dell’avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654 c.p.c., comma 2);
- deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480 c.p.c., comma 2).
Il raggiungimento dello scopo cui l’atto nullo era preordinato è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità e, al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio. Ciò posto, deve ricordarsi come lo scopo della notifica dell’atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (e il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l’adempimento.
Il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull’individuazione del titolo esecutivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECETTO: NULLO SE PRIVO DELL’INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO
IL VIZIO VA TEMPESTIVAMENTE DEDOTTO CON L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Porreca | 30.09.2019 | n.24226
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-nullo-se-privo-dellindicazione-del-provvedimento-di-dichiarazione-di-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo
PRECETTO: IL MANCATO AVVISO DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO NON PREVEDE ALCUNA SANZIONE
NON POTREBBE COMUNQUE INCIDERE SULLA FUNZIONE DELL’ATTO ALL’INIZIO DELLA ESECUZIONE FORZATA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Bianca Ferramosca | 26.08.2019 | n.16698
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-il-mancato-avviso-della-procedura-di-sovraindebitamento-non-prevede-alcuna-sanzione
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