ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, previsto dalla L. n. 689 del 1981, la Ragioneria dello Stato ha emanato la Circolare n.40, del 29 novembre 2013.
In essa,si precisano gli adempimenti da porre in essere al fine della contestazione delle violazioni connesse alla mancata segnalazione di operazioni sospette.
Richiamando le indicazioni già fornite con la circolare n.2 del 2012, relativa all’iter procedurale nella sua interezza, viene precisata la necessità di utilizzare l’applicativo informatico SIVA-RGS, “mediante il quale il processo gestionale nelle sue diverse fasi trova semplificazione ed armonizzazione, indispensabile per alimentare le banche dati e consentire le comunicazioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231”.
Il punto fondamentale richiamato dalla RGS è quello relativo al corretto inserimento dei dati relativi alla contestazione e relativa notifica, dell’emissione del decreto digitale e della avvenuta notifica, affinché possa aver luogo un corretto flusso informativo dei dati dei decreti nei confronti della Guardia di Finanza, alla quale occorre garantire un riscontro dei processi verbali da loro inviati per la definizione amministrativa da parte del MEF.
Ciò perché la contestazione è atto recettizio e produce i suoi effetti solo dal momento dell’avvenuta notifica; pertanto, prima di procedere all’emanazione del decreto nei confronti del soggetto che abbia posto in essere l’eventuale violazione, occorre verificare che la parte abbia effettivamente ricevuto l’atto di contestazione, anche allo scopo di evitare l’archiviazione per difetto di notifica.
La Direzione Generale raccomanda, inoltre, di verificare, prima di procedere alla decretazione, se la parte abbia già optato per l’oblazione, corrispondendo l’importo dovuto.
La circolare riveste particolare importanza, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, che hanno rimarcato l’esigenza di certezza e ragionevolezza dei tempi in cui una violazione dell’obbligo di segnalazione di attività sospetta debba avvenire.
Da ultimo, si segnale la sentenza della Corte d’Appello di Roma, sezione prima, del 02-10-2013 n.5170, già oggetto di commento sulla rivista, che ha sancito la necessità di individuare, quale dies a quo per la notifica del decreto ministeriale, la data in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, vale a dire il momento in cui, assunti tutti gli elementi inerenti all’illecito amministrativo, possa dirsi sostanzialmente concluso l’accertamento medesimo, senza che possano rilevare le ulteriori attività eventualmente svolte, perché ritenute (secondo una valutazione puramente soggettiva) necessarie dagli organi preposti alla contestazione della violazione.
Testo del provvedimento
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XIII
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V
UFF. II
CIRCOLARE N.40
Roma, 29 novembre 2013
OGGETTO: Precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.
Si intende richiamare l’attenzione di codeste Ragionerie territoriali dello Stato sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ai fini del corretto svolgimento dell’iter procedurale nella sua interezza.
Si sottolinea ancora la necessità da parte di codeste RTS dell’utilizzazione di SIVA-RGS, applicativo informatico mediante il quale il processo gestionale nelle sue diverse fasi trova semplificazione ed armonizzazione, indispensabile per alimentare le banche dati e consentire le comunicazioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Si raccomanda, in particolare, l’inserimento di tutti gli elementi necessari, propri dei singoli stati del procedimento, tra cui le date della contestazione e relativa notifica, dell’emissione del decreto digitale e della avvenuta notifica, affinché possa aver luogo un corretto flusso informativo dei dati dei decreti nei confronti della Guardia di Finanza, alla quale occorre garantire un riscontro dei processi verbali da loro inviati per la definizione amministrativa da parte del MEF.
Con riferimento alle date, è appena il caso di ricordare che la contestazione è un atto recettizio e produce i suoi effetti solo dal momento dell’avvenuta notifica; pertanto, prima di procedere all’emanazione del decreto, occorre verificare che la parte abbia effettivamente ricevuto l’atto di contestazione, anche allo scopo di evitare l’archiviazione per difetto di notifica.
Inoltre, ai fini dell’osservanza dell’obbligo previsto dall’art. 51 del D.lgs. 231/2007, a norma del quale devono essere comunicate alla Guardia di Finanza le infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 (violazioni riguardanti contanti e titoli al portatore), si raccomanda di inserire, in fase di protocollazione, i dati contenuti nelle segnalazioni dei soggetti obbligati (nominativo segnalato, importo della presunta violazione), anche nel caso delle comunicazioni non atte a produrre contestazione.
Con l’occasione si invita a verificare, prima di procedere alla decretazione, se, nei casi e nei termini previsti, la parte abbia già provveduto al pagamento dell’importo dovuto, avendo optato per l’oblazione.
Si confida nella consueta collaborazione e nella puntuale osservanza delle suindicate disposizioni.
Il Direttore Generale L’Ispettore Generale Capo
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Numero Protocolo Interno : 701/2013