LA MASSIMA
Ai fini della preclusione di un giudicato derivante dall’esistenza di un giudicato esterno e’ necessario ed imprescindibile il raffronto della situazione attuale con quella contenuta nella precedente decisione con riferimento all’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato.
Altra condizione essenziale è che esso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause.
Conclusivamente, deve affermarsi il principio secondo cui le sentenze, pronunciate tra i coniugi e passate in cosa giudicata che, abbiano ritenuto non idonea la sentenza di primo grado a determinare lo scioglimento del legame matrimoniale, in pendenza di un appello sul titolo della separazione stessa, non vincolano, in relazione a detto accertamento incidentale, il terzo che, ante rem iudicatam, abbia acquistato da uno dei coniugi la quota di contitolarità di un bene immobile.
Invero, nel successivo giudizio, in cui si controverta della validità di detta alienazione di quota, al quale partecipi anche l’acquirente, il giudice è abilitato a stabilire AUTONOMAMENTE quando è passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, al fine di determinare il momento di scioglimento del regime di comunione legale.
IL CASO
CAIA, ex moglie, chiedeva, innanzi al Tribunale, che venisse annullato l’atto pubblico per notar Rossi, con il quale il suo ex marito, TIZIO, aveva venduto a SEMPRONIO la nuda proprietà della quota indivisa di 1/2 di un immobile.
Il Tribunale accoglieva la domanda sulla scorta della violazione del disposto di cui all’art.184 cc in quanto il bene acquistato dai coniugi in regime di comunione legale, era stato venduto dal solo marito prima della cessazione della comunione legale
Avverso tale decisione TIZIO proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte.
In particolare, la Corte territoriale rilevava che quando TIZIO alienò la sua quota di proprietà dell’immobile il bene non era più soggetto al regime della comunione legale.
CAIA proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, lamentando, tra l’altro violazione e falsa applicazione degli artt.184 e 2909 cc e art.324 cpc, in relazione all’art.360 cpc, n.3, deducendo che, nelle more dell’appello avverso la sentenza di separazione del Tribunale, TIZIO ex marito aveva proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sebbene il Tribunale accoglieva la domanda, la Corte d’appello ne dichiarava l’inammissibilità, in quanto il divorzio era stato richiesto prima della definitività della sentenza del Tribunale.
Di qui l’invalidità dell’alienazione, perchè effettuata – come eccepito già nel grado di merito – prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, quindi in persistenza del regime di comunione dei beni.
Al medesimo risultato condurrebbe, ad avviso della ricorrente, un’altra sentenza, pronunciata tra la stessa CAIA e l’ex marito TIZIO che, nel ricomprendere nella comunione legale un bene acquistato dal marito nella pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di separazione, ha rilevato che “lo scioglimento del regime di comunione tra i coniugi è avvenuto… solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa, in sede di gravame.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
LA DECISIONE
La Corte ha rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
Preliminarmente la Corte ha specificato che ai fini della preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno e’ imprescindibile il raffronto della situazione contenuta nella precedente decisione con l’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato.
Nel caso di specie, manca la riferibilità al medesimo rapporto giuridico, in quanto nella presente controversia non si discute nè di ammissibilità del divorzio nè di ricomprensione nella comunione legale tra i coniugi del bene acquistato da TIZIO dal fallimento, ma della validità dell’alienazione compiuta da TIZIO in relazione ad un altro cespite tale per cui la predetta preclusione va esclusa.
Non deve trarre in inganno la circostanza che il Giudice di allora e di ora si sia trovato, e si trovi, a dare soluzione ad una questione relativa ad un punto comune, vale a dire l’essere o meno i coniugi TIZIO e CAIA separati a seguito della sentenza del Tribunale prima della definizione del giudizio di appello.
Altra condizione essenziale dell’efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause
laddove tale condizione di identità soggettiva nella specie non sussiste, giacchè mentre al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla controversia sull’ambito oggettivo della comunione legale hanno preso parte i coniugi, a questo procedimento partecipa anche l’acquirente della quota.
Invero, secondo ormai consolidata giurisprudenza gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell’art.2909 cc, fa stato l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono quei soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato.
Conclusivamente, deve affermarsi il principio secondo cui le sentenze, pronunciate tra i coniugi e passate in cosa giudicata le quali, nell’interpretare il contenuto e la portata precettiva di una precedente pronuncia intervenuta tra le stesse parti, abbiano ritenuto non idonea a determinare l’allentamento del legame matrimoniale la sentenza di primo grado di separazione personale in pendenza di un appello sul titolo della separazione stessa, sull’affidamento dei figli e sulla misura dell’assegno di mantenimento, non vincolano, in relazione a detto accertamento incidentale, il terzo che, ante rem iudicatam, abbia acquistato da uno dei coniugi la quota di contitolarità di un bene immobile; ne consegue che, nel successivo giudizio, al quale partecipi anche l’acquirente, in cui si controverta della validità di detta alienazione di quota in relazione alla regola dell’amministrazione congiuntiva dettata dall’art.184 cc, il giudice è abilitato a stabilire autonomamente quando è passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, al fine di determinare il momento di scioglimento del regime di comunione legale.
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