Testo massima
Un secco no della Corte di Cassazione ad interpretazioni restrittive dell’art.111, comma 2 l.f. per cui all’imprenditore in crisi deve essere riconosciuta la migliore assistenza, senza limiti di sorta al fine di favorire l’accesso a procedure alternative al fallimento.
Il credito del professionista per l’attività svolta per la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché per la connessa domanda di transazione fiscale va ammesso in prededuzione.
Cosi si è pronunziata la Corte di Cassazione, prima sezione con sentenza del 08/04/2013, n.8533 ove ha accolto il ricorso di un professionista, il quale aveva in precedenza assistito il debitore nella presentazione della domanda di concordato preventivo e che si era visto negare il riconoscimento della prededuzione dei compensi con ammissione esclusivamente in via privilegiata.
La Corte ha riformato la sentenza, riconoscendo il carattere prededucibile della pretesa, affermando che il dettato della Legge fallimentare, art.111, comma 2, è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali per cui il Tribunale fallimentare aveva operato una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art.111, la quale sarebbe contraria alla ratio legis che è quella di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento.
È dall’obbligo ricordato che il secondo comma dell’art.111 della legge fallimentare è stato modificato dall’art.8 del D. Lgs.12 settembre 2007, n.169 e la modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art.22 d.lgs. cit.).
Testo del provvedimento
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.P., (PROFESSIONISTA)
– RICORRENTE –
contro
FALLIMENTO SRL in persona del curatore;
– INTIMATO –
avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 7205/11 del 26.5.2011;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.9.2010 F.P. (PROFESSIONISTA) chiedeva l’ammissione al passivo del FALLIMENTO SRL, in prededuzione, della somma di Euro 80.000 oltre interessi, in relazione all’attività svolta per la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché per la connessa domanda di transazione fiscale.
L’istanza veniva disattesa in sede di verificazione dello stato passivo dal giudice delegato, che per l’appunto riconosceva al credito la collocazione privilegiata.
Il provvedimento, opposto, veniva confermato dal Tribunale di Milano, che segnatamente rilevava come il credito vantato dal professionista per l’assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all’ammissione alla procedura di concordato, non fosse annoverabile fra i crediti prededucibili indicati dalla L. Fall., art.111, né potesse essere compreso nella previsione della L. Fall., art.182 quater.
Avverso la decisione (PROFESSIONISTA) F. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’8.2.2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il solo motivo di impugnazione F. (PROFESSIONISTA) ha denunciato violazione della L. Fall., art.111, con riferimento all’affermata limitazione della prededucibilità dei crediti a quelli di pertinenza dell’attestatore del piano, espressamente qualificati come prededucibili dal tribunale in sede di omologa.
Il rilievo contrasterebbe infatti con il disposto della L. Fall., art.111, che considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedura concorsuali, fra questi ultimi dovendosi quindi ricomprendere anche quelli maturati prima dell’apertura dei detti procedimenti, come verificatosi nel caso di specie. La censura è fondata.
La L. Fall., art.111, comma 2, indica infatti come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali sicché, trattandosi nella specie di debito contratto per prestazioni professionali finalizzate all’assistenza e alla redazione di un concordato preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito azionato.
Il tribunale di Milano è viceversa giunto ad opposte conclusioni rilevando come dubbi interpretativi avrebbero potuto essere legittimamente sollevati prima dell’entrata in vigore della L. 30 luglio 2010, n.122, vale a dire prima dell’introduzione della L. Fall., art.182 quater.
Detta disposizione aveva per l’appunto limitato la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo, sicché non vi sarebbe stato spazio per ulteriori riconoscimenti.
Il rilievo non è tuttavia condivisibile.
Il dettato della L. Fall., art.111, comma 2, è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell’introduzione dell’art.182 quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art.111 (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento.
In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute (L. 30 luglio 2010, n.122), che hanno comportato una riscritturazione della L. Fall., art.182 quater, così determinando l’eliminazione della limitazione alla prededuzione prevista nella precedente formulazione.
Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell’art.384 cpc, per la quale il credito del F. (PROFESSIONISTA) deve essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione, con il privilegio riconosciuto.
La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell’art.384 cpc, ammette al passivo del FALLIMENTO SRL il credito di F. (PROFESSIONISTA) in prededuzione, con il privilegio riconosciuto e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013
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