In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Cricenti, con l’ordinanza n. 9721 del 26 maggio 2020, che ha accertato la responsabilità della banca nei confronti del cliente, intestatario di conto corrente con relativa carta bancomat, per i danni patrimoniali causati da svariati prelievi non autorizzati effettuati da ignoti, estranei al rapporto di conto corrente. Secondo la Suprema Corte, qualora il ricorrente danneggiato alleghi di aver subito prelievi abusivi, spetta alla banca l’onere di dimostrare che, al contrario, il bancomat è stato utilizzato dal titolare del conto, dovendo altrimenti rimborsare le somme indebitamente prelevate da terzi.
IL CASO
Due coniugi, cointestatari di conto corrente con carta per il prelievo bancomat, avevano scoperto che il loro conto era stato prosciugato da ignoti malfattori i quali, nei due giorni precedenti, avevano prelevato somme per oltre 23mila euro. Denunciato il fatto alla banca, la carta bancomat viene immediatamente bloccata. I coniugi agivano contro la banca chiedendo il rimborso delle somme abusivamente prelevate. L’iniziativa veniva respinta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, sull’assunto che i coniugi non avessero adeguatamente dimostrato in giudizio di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il furto, lo smarrimento o la clonazione del bancomat. Non essendo dunque dimostrato il diligente utilizzo della carta da parte dei clienti detentori, i giudici di merito avevano ogni richiesta risarcitoria per i prelievi anteriori al blocco. Una prospettiva che è stata invertita dalla Corte di Cassazione.
LA DECISIONE
Gli Ermellini hanno ritenuto che deve essere la banca a dimostrare che i prelievi provengono dai titolari del conto, essendo, in caso contrario, tenuta al rimborso. La ratio di questa decisione è quella di addossare il rischio collegato all’utilizzo da parte di terzi non autorizzati dei codici per il prelevamento bancomat non già sui clienti ma sulla banca, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nel funzionamento del sistema (il che rappresenta, evidentemente, un interesse anche degli stessi operatori professionali). Da un lato, quindi, grava sulla banca l’onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla banca l’onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente. Quest’ultimo, invece, subisce le conseguenze della perdita solo se “per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DENARO PRELEVATO DA UNA CARTA RUBATA: BANCA NON RESPONSABILE SE IL CLIENTE HA CUSTODITO IL PIN CON IL BANCOMAT
RILEVANO LA COLPA E LA NEGLIGENZA DEL CORRENTISTA NELLA CUSTODIA DEI CODICI D’ACCESSO
Sentenza | Giudice di Pace di Modena, Avv. Nicoletta Maccaferri | 16.04.2019 | n.286
UTILIZZO INDEBITO BANCOMAT: LA DIGITAZIONE CASUALE DI SEQUENZE NUMERICHE PER INDIVIDUARE IL PIN CONSUMA IL REATO
NON È NECESSARIO CHE LA TRANSAZIONE GIUNGA A BUON FINE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vessichelli – Rel Scordamaglia | 20.04.2018 | n.17923
CARTA DI CREDITO: IN CASO DI FURTO, IL CLIENTE È RESPONSABILE PER OMESSA CUSTODIA E TARDIVA DENUNCIA
TALE CONDOTTA SI CONFIGURA COME “GRAVEMENTE COLPOSA”
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Bernabai | 07.04.2016 | n.6751
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