Ai fini della decorrenza della prescrizione in riferimento al conto corrente sottoscritto dal correntista, per le rimesse solutorie il termine decorre dai singoli versamenti e per le ripristinatorie dalla chiusura del conto.
Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello di Lecce, Pres. Rel. Genoviva, con la sentenza n. 143 del 31 marzo 2023.
Con citazione la banca interponeva appello avverso la sentenza, emessa dal Tribunale di Taranto, con cui, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte appellata, in relazione al c/c intrattenuto con la banca, la stessa era stata condannata al pagamento della somma di E 65.360,88 oltre alle spese di lite.
Nell’atto di appello si contestava la decisione impugnata, eccependo innanzitutto la mancanza e contraddittorietà della sua apparente motivazione, il vizio di Ultrapetizione (avendo il Giudice liquidato una somma superiore a quella richiesta ), l’inammissibilità dell’azione di ripetizione a conto corrente ancora aperto, e, infine, l’ingiustificato rigetto dell’eccezione di prescrizione in riferimento alle rimesse solutorie ultradecennali, e concludendo con il rigetto delle pretese di controparte.
La Corte di Appello, posta la nota distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della decorrenza della prescrizione, decorrendo il relativo termine, per le prime, dai singoli versamenti e, per le seconde, dalla chiusura del conto, ha ritenuto fondato l’appello dal momento che l’eccezione di prescrizione era stata tempestivamente formulata.
In conclusione, in totale riforma dell’impugnata sentenza, è stato unicamente dichiarato che il saldo del c/c in contestazione alla data del 30.6.2016 era di euro 3.846,25 a credito del correntista, senza poter emettere alcuna pronunzia di ripetizione a rapporto ancora in corso. Spese compensate.
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