La prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità del Notaio che ha errato ad indicare i valori dei cespiti ereditari nella denuncia di successione decorre dalla data in cui l’amministrazione finanziaria ha contestato l’irregolarità e non da quella antecedente in cui è stata predisposta la errata denuncia.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Pres. Amendola, Rel. Esposito, con la sentenza n. 18606 del 22.09.2016.
È accaduto che veniva proposto ricorso per Cassazione perché fosse riformata la sentenza con cui la Corte territoriale aveva rigettato domanda di risarcimento del danno da parte di un cliente nei confronti del Notaio che aveva errato nell’indicare il valore catastale degli immobili nella denuncia di successione, determinando un conseguente accertamento della maggiore imposta ai danni dell’erede ricorrente.
Il cliente, pertanto, chiedeva che fosse cassata la detta sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. poiché la Corte di merito aveva stabilito la decorrenza del termine prescrizionale dalla data della denuncia di successione e non dalla data del successivo accertamento tributario.
La Suprema Corte, mantenendo fermo il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, con specifico riferimento all’attività notarile cfr. la sent. n. 16463/2009 Cass. civ., sez. 3^), ha accolto la tesi difensiva del ricorrente chiarendo che in effetti il termine a quo per il calcolo del termine prescrizionale deve identificarsi con il momento in cui il danno provocato dal professionista è diventato oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (id est con la notifica dell’avviso di accertamento) e, dunque, si è manifestato all’esterno.
Alla luce di tale orientamento, pertanto, il Giudice di legittimità, verificato che il primo atto interruttivo della prescrizione era pervenuto al notaio prima della decorrenza del termine di prescrizione decennale, ha cassato la sentenza impugnata rimettendo alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RESPONSABILITA’ NOTAIO: IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE RISARCITORIA DECORRE DA OGGETTIVA PERCEPIBILITÀ DANNO
Sentenza | Cass. civ., sez. seconda, Pres. Bucciante – Rel. Criscuolo | 07.04.2016 | n.6747
RESPONSABILITA’ NOTAIO: LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE RISARCITORIA DECORRE DA QUANDO IL DANNO È PERCEPIBILE.
Non è rilevante la data di stipula del rogito che determina l’evento pregiudizievole.
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Berruti – Rel. Vincenti | 18.02.2016 | n.3176
PRESCRIZIONE AZIONE DI RISARCIMENTO DA FATTO ILLECITO: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL DIES A QUO
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite | 15.05.2013 | n.11775
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