Costituisce accertamento di fatto, devoluto all’apprezzamento esclusivo del giudice del merito, la verifica sulla rappresentanza extraprocessuale – effettiva o apparente – del difensore il quale presti la propria opera e sia pertanto soggetto idoneo – al pari della parte – a ricevere atti interruttivi della prescrizione. L’atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. L’avvocato che, in nome e per conto del debitore risponda alle richieste di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente, è da considerare rappresentante del debitore per cui lo stesso può considerarsi RAPPRESENTANTE EFFETTIVO, qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull’effettivo conferimento del mandato di difesa, poiché la procura in forma scritta di cui all’art.83 cpc, è necessaria solo per lo svolgimento di attività giudiziali.
Per tale ragione il giudice non può negare efficacia interruttiva della prescrizione all’atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore, sic et simpliciter, in quanto non trasmesso personalmente alla parte, dovendo sempre verificare in concreto se l’avvocato del debitore possa considerarsi rappresentante, effettivo od apparente.
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