In materia di prescrizione dei crediti dei quali sia domandata l’insinuazione al passivo, è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell’atto di costituzione in mora, atteso che lo stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata o della pec. Sicché, ai fini della validità dell’effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Amatore, con la ordinanza n. 2335 del 24 gennaio 2024
In particolare, la Corte ha esaminato il contenuto di una lettera di costituzione in mora che non recava alcuna sottoscrizione, evidenziando l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell’atto di costituzione in mora, atteso che lo stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata o della pec. Sicché, ai fini della validità dell’effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione.
Gli ermellini hanno segnalato che, in realtà, l’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta “ad validitatem” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici. Pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., senza che l’elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, “ex post“, e con efficacia “ex tunc“, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall’autore dell’atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione (così sempre Cass. 12182/2021, cit. supra; vedi anche: Cass. 24149/2018; Cass. n. 15714/2018; Cass. n. 19105/2007).
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